Progetto
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 15Fedlex · Progetto
Legge «%ASFF_YYYY_ID»
b. all’estratto 2 per autorità del casellario giudiziale ai sensi della legge del 17 giugno 201626 sul casellario giudiziale;
c. ai sistemi d’informazione previsti dagli articoli 110a, 110b e 110c della legge del 18 marzo 200527 sulle dogane;
d. al sistema d’informazione previsto dall’articolo 1 della legge federale del 20 giugno 200328 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo.
Art. 35 Controlli sulla base di un’annotazione nel registro
1 Se un’iscrizione è annotata secondo l’articolo 32, l’autorità di controllo può decidere al termine di un esame preliminare di:
a. cancellare l’annotazione se, sulla base di un esame sommario delle informazioni in suo possesso, non appare giustificata;
b. mantenere l’annotazione se le informazioni disponibili non sono sufficienti a giustificare l’avvio di una procedura di controllo;
c. avviare una procedura di controllo.
2 L’ente o l’avente economicamente diritto iscritto può richiedere in qualsiasi momento all’autorità di controllo la cancellazione dell’annotazione se esistono prove sufficienti a dimostrare l’esattezza, la completezza e l’attualità delle informazioni del registro. Può richiederle le informazioni contenute nella segnalazione di una divergenza, sempre che non vi si oppongano interessi preponderanti.
3 Al termine della procedura di controllo, oltre a ordinare le misure previste dall’articolo 37, l’autorità di controllo emette una decisione in merito al mantenimento, alla modifica o alla cancellazione dell’annotazione.
Art. 36 Obbligo d’informare degli enti e di terzi interessati
1 Le seguenti persone sono tenute a fornire all’autorità di controllo le informazioni o i documenti complementari richiesti:
a. l’ente;
b. i soci, gli azionisti e le persone che ricoprono posizioni equivalenti all’interno di una persona giuridica o di un altro ente;
c. i terzi coinvolti nella catena di controllo;
d. gli aventi economicamente diritto.
2 Anche i terzi che hanno un rapporto contrattuale con l’ente controllato, i suoi azionisti o il suo avente economicamente diritto sono tenuti a fornire informazioni all’autorità di controllo nella misura necessaria a verificare l’identità dell’avente economicamente diritto e la sua qualità di avente economicamente diritto.
26 RS 330
27 RS 631.0
28 RS 142.51