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Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine
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Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche «%ASFF_YYYY_ID»
b. la costituzione di una società, una fondazione o un trust;
c. la gestione o l’amministrazione di una società, una fondazione o un trust;
d. l’organizzazione dei conferimenti di una società;
e. la vendita o l’acquisto di una società;
f. la messa a disposizione di un indirizzo o di locali come sede di una società, una fondazione o un trust;
g. l’esercizio della funzione di azionista fiduciario.
2 L’attività esercitata nell’ambito di procedimenti giudiziari, penali, amministrativi o arbitrali non è sottoposta agli obblighi secondo gli articoli 13b–13e.
3 L’attività d’intermediario finanziario è sottoposta alla legge del 10 ottobre 199746 sul riciclaggio di denaro (LRD).
Art. 13b Obblighi di diligenza
1 Se accetta un mandato comprendente un’attività che ricade sotto l’articolo 13a, l’avvocato deve identificare il cliente sulla scorta di un documento probante. Se il cliente è una persona giuridica, l’avvocato deve prendere atto delle disposizioni della persona giuridica concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l’identità delle persone che la rappresentano.
2 L’avvocato deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l’avente economicamente diritto e verificarne l’identità, per assicurarsi di sapere chi è l’avente economicamente diritto del suo cliente. Se il cliente è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall’accertare l’avente economicamente diritto.
3 Se nel corso del mandato sorgono dubbi in merito all’identità del cliente o del suo avente economicamente diritto, l’avvocato procede nuovamente all’accertamento e alla verifica.
4 L’avvocato è tenuto a identificare l’oggetto e lo scopo della transazione auspicata dal cliente. Chiarisce le circostanze e lo scopo della transazione se ciò è giustificato dalla situazione.
5 L’entità delle informazioni da raccogliere dipende dai rischi rappresentati dalla transazione e dal cliente nell’ottica della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
6 Il Consiglio federale disciplina la portata degli obblighi di diligenza. Esso prevede obblighi semplificati o rafforzati per tenere conto dei rischi esigui o elevati derivanti dalla transazione o dal cliente. Definisce in particolare le situazioni in cui l’avvocato deve chiarire le circostanze e lo scopo della transazione conformemente al capoverso 4.
46 RS 955.0