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Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine

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Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche «%ASFF_YYYY_ID»

informazioni necessarie agli avvocati o agli interessati e consultare o copiare i documenti necessari.

3 L’avvocato non può avvalersi del segreto professionale nei confronti dell’autorità cantonale di sorveglianza.

Art. 15 Obbligo di comunicazione

1 Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali comunicano senza indugio all’autorità di sorveglianza del loro Cantone l’inadempimento delle condizioni personali di cui all’articolo 8, nonché i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali o degli obblighi secondo gli articoli 13b–13e.

2 Le autorità giudiziarie e amministrative federali comunicano senza indugio all’autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l’avvocato l’inadempimento delle condizioni personali di cui all’articolo 8, nonché i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali o degli obblighi secondo gli articoli 13b– 13e.

Art. 17a Misure disciplinari in caso di violazione degli obblighi secondo gli

articoli 13b–13e

1 In caso di violazione degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, l’autorità di sorveglianza può infliggere le misure disciplinari previste dall’articolo 17; la multa è fino a 100 000 franchi.

2 L’autorità di sorveglianza può inoltre adottare le seguenti misure:

a. fissare condizioni di natura personale o organizzativa;

b. obbligare l’avvocato a escludere dalle attività sottoposte agli obblighi secondo gli articoli 13b–13e una persona che esercita tale attività all’interno della sua organizzazione.

Art. 19 cpv. 4

4 Se la violazione delle regole professionali o degli obblighi secondo gli articoli 13b– 13e costituisce reato, il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale si applica anche all’azione disciplinare.

Art. 25, rubrica e cpv. 2

Regole professionali e obblighi secondo gli

articoli 13b–13e

2 È anche soggetto agli obblighi secondo gli articoli 13b–13e nella misura in cui la sua attività rientra nel campo di applicazione dell’articolo 13a.