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Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine

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Art. 13c Obbligo di allestire e conservare documenti

1 L’avvocato deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e alle verifiche previste dall’articolo 13b in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sull’ottemperanza alle disposizioni della presente legge.

2 L’avvocato verifica periodicamente l’attualità dei documenti richiesti e, se necessario, li aggiorna. La periodicità, l’entità e la modalità della verifica e dell’aggiornamento dipendono dai rischi rappresentati dalla transazione o dal cliente.

3 L’avvocato conserva i documenti per almeno dieci anni dopo il termine del mandato e in modo tale da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale.

Art. 13d Obbligo di prendere provvedimenti organizzativi

L’avvocato prende i provvedimenti organizzativi necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché la violazione delle misure coercitive secondo la legge del 22 marzo 200247 sugli embarghi. Provvede in particolare a formare sufficientemente il suo personale e a svolgere i controlli.

Art. 13e Obbligo di comunicazione

1 Se effettua una transazione finanziaria in nome e per conto del suo cliente e se le condizioni stabilite dall’articolo 9 capoversi 1ter e 1sexies LRD48 sono soddisfatte per questa transazione, l’avvocato informa l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

2 Non è tenuto a comunicare i suoi sospetti se le informazioni di cui è in possesso sono protette dal segreto professionale.

3 Non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione.

4 Su richiesta dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, l’avvocato gli fornisce le informazioni complementari necessarie all’analisi della comunicazione in applicazione dell’articolo 23 capoverso 2 LRD.

Titolo prima dell’art. 14

Sezione 3b: Sorveglianza disciplinare

Art. 14 Autorità cantonale di sorveglianza

1 Ogni Cantone designa un’autorità incaricata della sorveglianza degli avvocati che esercitano la rappresentanza in giudizio nel suo territorio.

2 Ogni Cantone stabilisce che tale autorità effettui controlli per verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e può in particolare richiedere le

47 RS 946.231

48 RS 955.0