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Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine

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Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche «%ASFF_YYYY_ID»

3bis Sono consulenti le persone che, a titolo professionale, prestano consulenza in ambito giuridico o contabile quando sostengono i propri clienti nella predisposizione o nell’esecuzione di una transazione avente per oggetto:

a. la vendita o l’acquisto di un fondo;

b. la costituzione di una società, una fondazione o un trust;

c. la gestione o l’amministrazione di una società, una fondazione o un trust;

d. l’organizzazione dei conferimenti di una società;

e. la vendita o l’acquisto di una società.

3ter Sono consulenti anche le persone che, a titolo professionale, forniscono i seguenti servizi per i loro clienti:

a. la costituzione di una società, una fondazione o un trust;

b. la messa a disposizione di un indirizzo o di locali come sede di una società, una fondazione o un trust;

c. l’esercizio della funzione di azionista fiduciario.

Art. 2b Disposizioni di coordinamento materiali

1 Se, durante la predisposizione o l’esecuzione di una transazione, l’attività rientra sia nell’intermediazione finanziaria che nella consulenza ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3bis o 3ter, si applicano le disposizioni relative agli intermediari finanziari.

2 Chiunque esercita sia l’attività d’intermediario finanziario sia l’attività di consulente è sottoposto alle pertinenti disposizioni. Può tuttavia dichiarare di assoggettare l’insieme delle sue attività alle disposizioni applicabili agli intermediari finanziari. Il Consiglio federale disciplina le modalità di dichiarazione.

3 Sono fatti salvi gli articoli 13a–13e della legge del 23 giugno 200055 sugli avvocati (LLCA).

Art. 8 Provvedimenti organizzativi

Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti organizzativi necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché la violazione delle misure coercitive secondo la LEmb56. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.

Art. 8a cpv. 4, 4bis, nonché 5, secondo periodo

4 Agli obblighi di cui ai capoversi 1–3 sottostanno anche i commercianti che commerciano metalli preziosi ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 LCMP57, nella misura in cui non sono intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 3, o commerciano

55RS 935.61

56 RS 946.231

57 RS 941.31