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Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine
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Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche «%ASFF_YYYY_ID»
3bis Sono consulenti le persone che, a titolo professionale, prestano consulenza in ambito giuridico o contabile quando sostengono i propri clienti nella predisposizione o nell’esecuzione di una transazione avente per oggetto:
a. la vendita o l’acquisto di un fondo;
b. la costituzione di una società, una fondazione o un trust;
c. la gestione o l’amministrazione di una società, una fondazione o un trust;
d. l’organizzazione dei conferimenti di una società;
e. la vendita o l’acquisto di una società.
3ter Sono consulenti anche le persone che, a titolo professionale, forniscono i seguenti servizi per i loro clienti:
a. la costituzione di una società, una fondazione o un trust;
b. la messa a disposizione di un indirizzo o di locali come sede di una società, una fondazione o un trust;
c. l’esercizio della funzione di azionista fiduciario.
Art. 2b Disposizioni di coordinamento materiali
1 Se, durante la predisposizione o l’esecuzione di una transazione, l’attività rientra sia nell’intermediazione finanziaria che nella consulenza ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3bis o 3ter, si applicano le disposizioni relative agli intermediari finanziari.
2 Chiunque esercita sia l’attività d’intermediario finanziario sia l’attività di consulente è sottoposto alle pertinenti disposizioni. Può tuttavia dichiarare di assoggettare l’insieme delle sue attività alle disposizioni applicabili agli intermediari finanziari. Il Consiglio federale disciplina le modalità di dichiarazione.
3 Sono fatti salvi gli articoli 13a–13e della legge del 23 giugno 200055 sugli avvocati (LLCA).
Art. 8 Provvedimenti organizzativi
Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti organizzativi necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché la violazione delle misure coercitive secondo la LEmb56. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.
Art. 8a cpv. 4, 4bis, nonché 5, secondo periodo
4 Agli obblighi di cui ai capoversi 1–3 sottostanno anche i commercianti che commerciano metalli preziosi ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 LCMP57, nella misura in cui non sono intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 3, o commerciano
55RS 935.61
56 RS 946.231
57 RS 941.31