Progetto

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 31Fedlex · Progetto

Legge «%ASFF_YYYY_ID»

pietre preziose, se nell’ambito di una transazione commerciale ricevono più di 15 000 franchi in contanti.

4bis Agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 sottostanno anche i commercianti che negoziano fondi, se nell’ambito di una transazione commerciale ricevono un pagamento in contanti.

5 … Determina i metalli preziosi e le pietre preziose contemplati dal capoverso 4.

Titolo dopo l’art. 8a

Sezione 1b: Obblighi di diligenza dei consulenti

Art. 8b Obblighi di diligenza

1 I consulenti sottostanno ai seguenti obblighi:

a. identificare il cliente (art. 3 cpv. 1);

b. accertare l’avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a e b);

c. allestire e conservare i relativi documenti (art. 7).

2 I consulenti devono identificare l’oggetto e lo scopo della transazione auspicata dal cliente.

3 Devono chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione se ciò è giustificato in considerazione dei rischi elevati derivanti dalla transazione o dal cliente.

Art. 8c Obblighi di diligenza semplificati o rafforzati

1 La portata degli obblighi di diligenza dipende dai rischi rappresentati dalla transazione o dal cliente.

2 Il Consiglio federale disciplina la portata degli obblighi di diligenza. Esso prevede obblighi semplificati o rafforzati per tenere conto dei rischi esigui o elevati derivanti dalla transazione o dal cliente. Definisce in particolare le situazioni in cui il consulente deve chiarire le circostanze e lo scopo della transazione conformemente all’articolo 8b capoverso 3.

Art. 8d Provvedimenti organizzativi

I consulenti prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti organizzativi necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché la violazione delle misure coercitive secondo la LEmb58. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.

58 RS 946.231