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Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine

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Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 9 cpv. 1ter, 1quater, 1quinquies, 1sexies e 2

1ter Il consulente che:

a. sa o ha il sospetto fondato che la transazione che predispone o esegue in nome e per conto del suo cliente è collegata a valori patrimoniali che:

1. sono in relazione con un reato ai sensi dell’articolo 260ter o 305bis CP,

2. provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l’articolo 305bis numero 1bis CP,

3. sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica, o

4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);

b. interrompe le trattative relative ai suoi servizi a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a;

c. alla luce degli accertamenti svolti secondo l’articolo 8b capoverso 3 sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un’organizzazione trasmessi conformemente all’articolo 22a capoverso 2 coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d’affari o di una transazione,

ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione.

1quater Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1, 1bis e 1ter deve figurare il nome dell’intermediario finanziario, del commerciante o del consulente. Il nome degli impiegati dell’intermediario finanziario, del commerciante o del consulente incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l’Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.

1quinquiesEx cpv. 1quater

1sexies Nei casi di cui ai capoversi 1bis e 1ter la definizione di sospetto fondato si applica per analogia al capoverso 1quinquies.

2 Chiunque opera in qualità di avvocato o notaio soggiace all’obbligo di comunicazione dei sospetti soltanto se:

a. effettua una transazione finanziaria in nome e per conto di un cliente;

b. le informazioni di cui è in possesso non sono protette dal segreto professionale ai sensi dell’articolo 321 CP.

Art. 9b cpv. 2bis

2bis Il consulente che effettua una comunicazione può interrompere la relazione d’affari in qualsiasi momento.

Art. 10a cpv. 5

5 Il commerciante o il consulente non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell’articolo 9. Non sono considerati terzi le autorità e gli organismi competenti per la vigilanza secondo l’articolo 12, nonché le persone che eseguono verifiche.