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Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine
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Art. 19 Modifica
L’ente deve annunciare al registro ogni modifica dei fatti iscritti nel registro entro un mese dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Art. 20 Procedura di annuncio al registro di commercio
1 L’ente può annunciare all’ufficio cantonale del registro di commercio le informazioni sui suoi aventi economicamente diritto se, al momento dell’iscrizione di un fatto nel registro di commercio, conferma che tutti gli aventi economicamente diritto sono iscritti nel registro di commercio in qualità di soci o di membri dell’organo direttivo dell’ente.
2 In tale caso, l’ente gli trasmette le informazioni raccolte in virtù dell’articolo 6 capoverso 2. Conferma che non esistono altri aventi economicamente diritto.
3 Il registro di commercio trasmette le informazioni al registro per l’iscrizione.
4 Si applicano gli articoli 18 e 19.
Art. 21 Procedura di annuncio semplificata delle associazioni o delle
fondazioni
1 Se l’organo direttivo superiore dell’associazione o della fondazione è l’unica persona accertata conformemente all’articolo 5, l’associazione o la fondazione può confermarlo all’ufficio cantonale del registro di commercio al momento dell’iscrizione nel registro di commercio o di una modifica delle informazioni rilevanti. Il registro di commercio trasmette le informazioni al registro per l’iscrizione.
2 Se non si avvale di questa possibilità o ha accertato altre persone conformemente all’articolo 5 capoverso 2 o 3, l’associazione o la fondazione annuncia l’identità delle persone accertate al registro.
3 L’ufficio cantonale del registro di commercio trasmette le informazioni al registro per l’iscrizione.
4 Si applicano gli articoli 18 e 19.
Art. 22 Procedura elettronica
1 Gli annunci al registro devono essere effettuati per via elettronica, fatta salva la procedura prevista dagli articoli 20 e 21.
2 Il Consiglio federale può prescrivere l’utilizzo di una piattaforma di comunicazione elettronica per effettuare gli annunci o trasmettere i documenti giustificativi.
3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) assicura l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi nonché l’autenticazione degli utenti. Stabilisce le prescrizioni tecniche per la procedura e indica i mezzi d’identificazione elettronica che possono essere utilizzati.