Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 109Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

basate sulla LEmb. In linea di principio, e nella misura prevista da ciascuna ordinanza del Consiglio federale, la SECO rimane l’unica autorità competente a vigilare sull’esecuzione delle ordinanze e, fatta salva la competenza del MPC, a istruire e a giudicare gli eventuali reati. Le autorità di vigilanza ai sensi della LRD avranno quindi una competenza parallela a vigilare sull’adempimento da parte degli intermediari finanziari o dei consulenti del loro obbligo di prendere provvedimenti organizzativi per prevenire la violazione delle misure coercitive secondo la LEmb. Ciò implica, in particolare, l’obbligo per gli intermediari finanziari di effettuare un’analisi dei rischi in materia di sanzioni. Tale analisi può essere integrata nell’analisi dei rischi relativa ai rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Inoltre, gli intermediari finanziari dovranno in linea di principio creare un sistema informatizzato di verifica dei clienti, nonché dei disponenti e dei beneficiari delle transazioni, a fronte delle sanzioni. Tale verifica è giustificata in virtù degli sviluppi recenti ed è inoltre in linea con la revisione prevista dall’UE della propria legislazione contro il riciclaggio di denaro. Tale verifica consente inoltre di attuare la Raccomandazione 1 rivista del GAFI in materia di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, che impone ora agli Stati di chiedere agli intermediari finanziari di identificare i propri rischi in tale ambito e di adottare le misure adeguate per fronteggiarli. Va notato che gli altri obblighi di diligenza, segnatamente l’obbligo di comunicazione, non sono contemplati da tale modifica.

Art. 2 cpv. 1 lett. c, 3bis e 3ter

La modifica dell’articolo 2 introduce il nuovo status di consulente ai sensi della LRD. Vi sono contemplate alcune attività esercitate a titolo professionale dalle professioni non finanziarie che non implicano un potere di disposizione sugli attivi di terzi, ma presentano concretamente rischi elevati dal punto di vista della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La modifica è integrata nella struttura esistente dell’articolo 2.

Il capoverso 1 formula il principio secondo il quale la LRD è ora applicabile a tre categorie di persone: gli intermediari finanziari (lett. a), i commercianti (lett. b) ed, ex novo, i consulenti che operano a titolo professionale (lett. c). L’attività di intermediazione finanziaria, o il fatto di avere un potere di disposizione sui valori patrimoniali di terzi, non è ’il criterio decisivo per l’assoggettamento alla LRD, come è del resto già il caso per la categoria dei commercianti. Una limitazione del campo d’applicazione della LRD all’intermediazione finanziaria o ai casi in cui una persona può disporre dei valori patrimoniali di un terzo non consente più una lotta efficace contro il riciclaggio di denaro e quindi contro la criminalità organizzata, tanto più che né la problematica del riciclaggio di denaro né le definizioni o le raccomandazioni internazionali pertinenti o le normative di altre Giurisdizioni rispondono a questa distinzione dogmatica. I criminali tentano costantemente di trovare nuovi modi per aggirare le misure preventive esistenti di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. A causa del divario normativo esistente tra il settore finanziario e il settore non finanziario, fanno sempre più spesso ricorso ai servizi del settore non finanziario per finalità di riciclaggio di denaro. La limitazione del campo d’applicazione della LRD rispetto alle regolamentazioni estere equivalenti presenta alcune lacune, esponendo i fornitori svizzeri di servizi attivi in alcuni settori a un maggior rischio di essere utilizzati a loro insaputa per finalità di riciclaggio di denaro. Al fine di limitare ancor più i rischi di riciclaggio di denaro in Svizzera, di proteggere il sistema economico legale e di preservare la reputazione dei membri delle professioni giuridiche, si impone con urgenza l’estensione proposta del campo d’applicazione della LRD.

I capoversi 3bis e 3terdefiniscono le persone e le attività previste dallo status di consulente ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera c.