Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
- Cpv. 3bis: consulenza giuridica e contabile
Si tratta, in primo luogo, delle persone che offrono consulenza in ambito giuridico e contabile. Rientrano in questa categoria le professioni giuridiche indipendenti, ossia i notai e gli altri giuristi indipendenti o gli avvocati non assoggettati alla LLCA (p. es. avvocati che esercitano all’interno di fiduciarie o coloro che svolgono un’attività di consulenza senza essere iscritti nel registro, perché dispongono, ad esempio, del titolo di avvocato di uno Stato terzo non membro dell’UE o dell’AELS), nonché i revisori o i contabili che svolgono la propria attività a titolo indipendente. Riguarda, quindi, i professionisti che offrono a terzi consulenza in ambito giuridico o contabile ai fini della predisposizione o dell’esecuzione di una transazione commerciale o finanziaria. Essi possono esercitare la propria attività in nome proprio e per conto proprio o nell’ambito di una struttura giuridica (studio o fiduciaria), a condizione che forniscano prestazioni di servizio a terzi negli ambiti di attività elencati.
Per contro, non vi sono annoverati i giuristi o contabili che esercitano la propria attività nell’ambito di un’impresa e per conto di quest’ultima, quali i collaboratori dei servizi giuridici o contabili di una società; le prestazioni intergruppo (tra società del medesimo gruppo) non sono più contemplate (cfr. per analogia l’art. 2 cpv. 2 lett. a n. 5 dell’ordinanza dell’11 novembre 2015194 sul riciclaggio di denaro [ORD]; per l’attività di consulente verrà introdotta un’eccezione corrispondente). Sono parimenti esclusi i dipendenti di diritto pubblico che non hanno i requisiti per offrire consulenza a una società privata sulle modalità di predisposizione o esecuzione di una transazione commerciale o finanziaria. Lo status degli avvocati assoggettati alla LLCA è per altro riservato (cfr. art. 2b cpv. 3 e modifica della LLCA).
Questo primo gruppo di professionisti è assoggettato alla LRD non in modo generale, per tutte le attività professionali da esso svolte, ma solo qualora eserciti determinate attività specifiche, elencate esaustivamente alle lettere a–e. Vale a dire che la LRD non è applicabile alle altre attività esercitate dai medesimi professionisti. Ad esempio, non vi rientra l’attività giuridica: colui che rappresenta il proprio cliente nell’ambito di un procedimento giudiziario, amministrativo, arbitrale o di mediazione non è tenuto a rispettare gli obblighi di diligenza. Allo stesso modo, salvo eccezioni del tutto peculiari (p. es. un divorzio in cui occorra al contempo disciplinare la cessione di una società), non è contemplato dalla norma il giurista che redige un testamento, una convenzione di divorzio o di mantenimento o chi offre consulenza a un cliente sui suoi diritti o obblighi in relazione all’esecuzione di un contratto aziendale, di locazione o di lavoro classico.
In linea generale, l’attività assoggettata consiste nell’assistere il proprio cliente nella predisposizione o esecuzione di una transazione. La predisposizione di una transazione comprende in particolare la consulenza (p. es. consulenza sulla scelta di una struttura giuridica) o la redazione degli atti giuridici legati a tale operazione (p. es. redazione di un contratto di vendita immobiliare o dello statuto di una società), a condizione che tali attività siano legate a una transazione che rientra tra quelle elencate alle lettere a–e. La transazione può consistere in una transazione commerciale o finanziaria e comprende qualsiasi forma di trasformazione o qualsiasi trasmissione di valori patrimoniali. Se la consulenza è limitata a determinati aspetti specifici di una transazione e non riguarda in altro modo la predisposizione o l’esecuzione della transazione interessata, non è, in linea generale, assoggettata; ad esempio, il solo fatto di fornire consulenza giuridica sull’ammissibilità di un obbligo contrattuale non è un’attività assoggettata, mentre lo sarebbe il fatto di redigere la clausola corrispondente del contratto, poiché con tale attività si offre assistenza nell’esecuzione di una transazione.
L’assoggettamento ha inizio dall’accettazione del mandato avente ad oggetto una transazione di cui alle lettere a–e. Se tale elemento non è riconoscibile quando il cliente contatta il consulente, l’assoggettamento ha inizio nel momento in cui il consulente prende atto del fatto che la transazione riguarderà un’attività rientrante tra quelle elencate alle lettere a–e, fin dalla
194 RS 955.01