Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

Art. 19 cpv. 4

Il capoverso 4 viene riformulato per adeguare anche il termine di prescrizione in caso di violazione delle disposizioni in materia di diligenza previste dalla LRD.

Art. 25, rubrica e cpv. 2

Il capoverso 2 è riformulato, affinché l’avvocato prestatore di servizi iscritto all’albo secondo l’articolo 28 LLCA sia sottoposto anche alle disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, qualora eserciti un mandato pertinente.

4.2.7 Legge sugli investimenti collettivi

Art. 46 cpv. 3

L’articolo 46 capoverso 3 è stato modificato per sopprimere il riferimento all’elenco degli aventi economicamente diritto. L’obbligo delle società di documentare le informazioni sui propri aventi economicamente diritto sarà d’ora in poi previsto, per tutte le forme di società, dalla nuova legge sulla trasparenza delle persone giuridiche. La SICAV vi sarà assoggettata. L’articolo 5 capoverso 1 LTPG tiene debitamente conto delle specificità della SICAV.

Art. 46a

L’articolo 46a deve essere abrogato, poiché l’obbligo di annunciare l’avente economicamente diritto è previsto ora, in maniera uniforme per tutte le forme di società, dall’articolo 10 LTPG. Gli azionisti imprenditori della SICAV quindi soggetti all’obbligo d’annuncio previsto da questa nuova legge.

4.2.8 Legge sulle banche

Art. 14b

L’articolo 14b, che sancisce l’obbligo di annuncio degli aventi economicamente diritto e l’obbligo di tenere un elenco degli aventi economicamente diritto per le banche cooperative, deve essere abrogato. Sarà la nuova legge sulla trasparenza delle persone giuridiche, a cui saranno assoggettate anche le banche cooperative, a prevedere d’ora in avanti tali obblighi per tutte le forme di società.

4.2.9 Legge sugli istituti finanziari

Si rinvia alle spiegazioni fornite al numero 4.2.7.

4.2.10 Legge sul riciclaggio di denaro

Art. 1

Oltre alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la LRD determina la vigilanza necessaria in materia di operazioni finanziarie. Il suo oggetto deve ora essere precisato leggermente: la diligenza richiesta alle persone assoggettate alla LRD in materia di operazioni finanziarie deve, tra l’altro, servire espressamente anche a prevenire la violazione delle sanzioni internazionali secondo la LEmb. Tale modifica serve come base per il nuovo obbligo posto in materia dagli articoli 8 e 8d LRD. Essa non modifica minimamente i rigidi obblighi imposti ai privati dalle ordinanze basate sulla LEmb né le competenze delle autorità designate dal Consiglio federale nelle corrispondenti ordinanze. Qualsiasi persona, compreso qualsiasi intermediario finanziario, deve, quindi, conformarsi ai divieti previsti dalle ordinanze