Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
quest’ultimo è oggetto di un procedimento penale o di misure coercitive secondo la LEmb. I provvedimenti volti ad accrescere la trasparenza delle persone giuridiche rappresentano, quindi, una sfida importante a livello internazionale. Uno dei provvedimenti rilevanti in tale ambito è la diligenza richiesta agli intermediari che partecipano alla costituzione di società o di trust, ad esempio fornendo consulenza sulle modalità di strutturazione di un ente o redigendo gli atti necessari alla sua costituzione. Sono particolarmente a rischio le società di domicilio che non hanno attività correnti né attivi, o le società «dormienti», costituite da professionisti e cedute tali e quali a terzi, per poi essere frequentemente integrate in una rete complessa di strutture di comodo. Facendo ricorso a tali società, gli autori di crimini tentano di dare l’impressione che si tratti di un’impresa seria che esercita un’attività commerciale regolare, considerata anche la sua esistenza da molti anni.
Sono quindi assoggettate le prestazioni di servizi’ che consistono nel predisporre o nell’eseguire le operazioni necessarie alla costituzione di una società, di una fondazione o di un trust. Tali operazioni comprendono qualsiasi accordo o atto volto alla costituzione di un siffatto ente, nonché qualsiasi operazione di fusione o di scissione da cui scaturisca una nuova società. Si tratta, ad esempio, della redazione, modifica o revisione dell’atto costitutivo della società, della consulenza sul tipo di società appropriato, della strutturazione di un gruppo o delle altre operazioni relative alla struttura di una società o della relativa amministrazione, anche riguardo alle fonti del suo finanziamento (capitale proprio o di terzi), nonché del trattamento delle domande di iscrizione nel registro di commercio o in altri registri equivalenti. Sono contemplate, in linea generale, l’attività relativa a transazioni di uno studio legale o quella relativa al settore di acquisizioni e fusioni di uno studio o di un ufficio di consulenza, compresa la fornitura di pareri legali, allorché siano correlate a una transazione concreta, e le attività di «due diligence», nella misura in cui le verifiche vengano effettuate in vista di una transazione e siano, quindi, un atto preparatorio strettamente legato alla sua realizzazione. Va notato che se il consulente fornisce in via supplementare dei servizi inerenti al traffico dei pagamenti, ad esempio trasferendo un pagamento dal proprio conto professionale, sarà assoggettato quale intermediario finanziario. Se l’avvocato non in qualità di intermediario finanziario ed è assoggettato alla LLCA, le disposizioni di questa legge sono fatte salve.
- Lett. c: gestione o amministrazione di una società, di una fondazione o di un trust
Il consulente è assoggettato anche quando predispone o esegue una transazione inerente alla gestione o all’amministrazione di una società, di una fondazione o di un trust. Due criteri permettono di circoscrivere l’attività che rientra nell’ambito di applicazione della lettera c.
In primo luogo, l’attività a cui si fa riferimento in questa sede è quella svolta in relazione alla struttura giuridica in quanto tale e non alle attività operative di quest’ultima. Il consulente è, quindi, assoggettato tutte le volte che predispone un’operazione collegata alla «vita sociale», alla designazione o alle competenze degli organi della società o delle persone che svolgono una funzione equivalente. A titolo esemplificativo, può trattarsi di organizzare un aumento del capitale della società, di modificare i beneficiari di un trust o di riorganizzare le partecipazioni all’interno di un gruppo di società. Anche l’attività che consiste nel tenere, verificare o sottoporre a revisione i conti della società corrisponde in linea di principio a un’attività assoggettata se è esercitata a titolo professionale dalla persona interessata. Per contro, la consulenza fornita in relazione all’attività operativa di una società, ad esempio la redazione dei contratti relativi alla rete di distribuzione di un prodotto, la consulenza in materia di diritto del lavoro o di diritto delle assicurazioni sociali, ivi incluso per i membri della direzione, la stipulazione di assicurazioni o l’analisi strategica delle operazioni, non rientra fra le attività assoggettate.
In secondo luogo, l’attività assoggettata deve essere collegata a una transazione finanziaria o commerciale, in altre parole una transazione che generi un flusso finanziario o un trasferimento di valori patrimoniali. Sono contemplate, quindi, solo le attività della società, della fondazione o di un trust aventi ripercussioni finanziarie. Di conseguenza, le operazioni concernenti la designazione di un amministratore o di un procuratore (nomina, iscrizione nel registro di