Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

specificherà che i servizi quivi descritti devono essere forniti a titolo professionale, vale a dire nell’ambito di un’attività economica indipendente esercitata al fine di ottenere un reddito regolare. Il mero servizio reso a titolo occasionale, ad esempio per la compilazione di un modulo d’iscrizione nel registro di commercio, non è sufficiente.

- Lett. b: messa a disposizione di un indirizzo o di locali come sede di una società, una fondazione o un trust

L’attività di domiciliazione consiste nell’offrire un indirizzo o dei locali che fungano da sede per una società, una fondazione o un trust. Tale attività deve essere esercitata a titolo professionale, quindi allo scopo di conseguire un reddito regolare, e deve avere come obiettivo primario la messa a disposizione di un indirizzo il cui utilizzo come sede della società sia noto al fornitore di servizio. Possono essere proposte prestazioni accessorie (messa a disposizione di uffici, gestione e/o rinvio della corrispondenza, trasferimento di chiamata ecc.). L’indirizzo proposto sarà per lo più l’indirizzo professionale del consulente.

Il solo fatto di dare in locazione un immobile a una società non è sufficiente a giustificare l’assoggettamento; in linea generale, lo scopo della prestazione erogata dal locatore non è la messa a disposizione di un indirizzo a titolo di sede, bensì piuttosto la cessione dell’utilizzo di un bene immobile.

- Lett. c: esercizio della funzione di azionista fiduciario

L’attività quivi assoggettata è quella che consiste nell’offrire i propri servizi in qualità di azionista fiduciario (cfr. anche art. 12 AP-LTPG). Il consulente si sostituisce al vero azionista e agisce per conto di tale persona nei confronti della società interessata. Può farsi iscrivere per conto di un azionista nel registro delle azioni della società anonima. Il vero azionista può, quindi, esercitare tutti i diritti sociali che gli competono per il tramite del consulente. Le regole di trasparenza previste dagli articoli 12 e 13 AP-LTPG impongono ora all’azionista fiduciario l’annuncio alla società e, qualora detenga una quota di controllo, l’iscrizione nel registro degli aventi economicamente diritto. Inoltre, il consulente che offre tali servizi e opera in qualità di azionista fiduciario è assoggettato alla LRD, il che lo obbliga a identificare il proprio cliente e ad accertare il beneficiario economico. Tenuto conto di tale assoggettamento alla LRD, il consulente è esonerato dai nuovi obblighi di annuncio previsti dall’articolo 13 AP-LTPG.

Va notato che, per entrambi i gruppi di professionisti (cpv. 3bis e 3ter), sono assoggettati solo coloro che forniscono le proprie prestazioni a titolo professionale. La nozione verrà definita dall’ordinanza e sarà allineata ai criteri della definizione del negozio esercitato a titolo professionale: si reputa professionale l’attività che rappresenta un’attività economica indipendente esercitata al fine di ottenere un reddito regolare, che si tratti di un’attività principale o di un’attività accessoria. Tramite ordinanza verranno determinati altresì dei criteri supplementari per escludere i consulenti la cui attività sia a basso rischio, tenuto conto del numero di mandati o dei valori patrimoniali oggetto delle transazioni progettate dai loro clienti.

Art. 2b Disposizioni di coordinamento materiali

Data l’introduzione del regime dei consulenti parallelamente a quello applicabile agli intermediari finanziari, occorre disciplinare le questioni di coordinamento. L’articolo 2b stabilisce le disposizioni necessarie a tale coordinamento dal punto di vista dell’assoggettamento materiale, mentre l’articolo 12a disciplina il coordinamento in materia di vigilanza.

Conformemente al capoverso 1, le disposizioni che stabiliscono il campo d’applicazione delle attività di consulente sono sussidiarie a quelle che determinano la nozione di intermediazione finanziaria. Se un’attività ricade sia nella nozione di intermediazione finanziaria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 o 3, sia di consulenza ai sensi dell’articolo 3bis o 3ter, è quindi disciplinata dalle disposizioni applicabili all’intermediazione finanziaria. Vale a dire che le attività comprese