Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
L’articolo 8a disciplina gli obblighi di diligenza dei commercianti e il nuovo capoverso 4bis si applica più in particolare al commercio di beni immobili. Alla luce dei rischi di riciclaggio di denaro nel settore immobiliare e delle critiche espresse dal GAFI nel quarto rapporto sulla valutazione tra pari relativa alla Svizzera in relazione al settore immobiliare, si propone di ridurre da 100 000 a 0 franchi la soglia applicabile per l’adempimento degli obblighi di diligenza nel commercio in beni immobili. L’avamprogetto di legge si basa sulla definizione legale di bene immobile formulata nell’articolo 15 ORD, in cui si fa riferimento ai contratti di vendita immobiliare ai sensi del CO (art. 216 CO).
Sezione 1b Obblighi di diligenza dei consulenti
Art. 8b Obblighi di diligenza
La nuova sezione 1b definisce gli obblighi di diligenza dei consulenti.
In primo luogo, il consulente deve identificare il proprio cliente. Deve sapere per chi opera e deve verificare tale informazione.
In secondo luogo, deve accertare l’avente economicamente diritto e verificare la sua identità. Nell’ambito della costituzione, della gestione o dell’amministrazione di una società, la verifica può riguardare il suo avente economicamente diritto; nell’ambito dell’organizzazione dei conferimenti, potrà essere determinante anche l’accertamento dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali utilizzati.
In terzo luogo, deve documentare adeguatamente le verifiche effettuate.
Per ciascuno degli obblighi di diligenza di cui al capoverso 1, si rimanda per analogia alle disposizioni corrispondenti della LRD riguardanti gli intermediari finanziari.
I capoversi 2 e 3 disciplinano gli obblighi di diligenza del consulente riguardo alla transazione auspicata dal cliente. Il consulente, in ogni caso, deve identificare l’oggetto e lo scopo della transazione. Qualora presenti dei rischi elevati, deve adottare delle misure supplementari per chiarire lo scopo e le circostanze di tale transazione.
Il Consiglio federale concretizzerà la portata degli obblighi tramite ordinanza. Le disposizioni saranno allineate a quelle che disciplinano l’attività di intermediario finanziario qualora tale allineamento abbia senso, o adeguate per includere le specificità dell’attività di consulente.
Art. 8c Obblighi di diligenza semplificati o rafforzati
Il capoverso 1 enuncia il principio generale dell’approccio basato sui rischi: la portata degli obblighi di diligenza del consulente assoggettato alla LRD dipende dai rischi rappresentati dalla transazione auspicata dal suo cliente. Il consulente terrà conto, a tal proposito, del profilo di rischio del cliente stesso e dei fattori di rischio correlati alla transazione progettata. Ad esempio, le società quotate presentano un rischio ridotto in materia di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo; il consulente non dovrà quindi richiedere loro una dichiarazione relativa al loro avente economicamente diritto. L’approccio basato sui rischi implica che i consulenti devono adottare misure rafforzate per gestire e ridurre i rischi se esercitano un’attività che comporta rischi elevati in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Nella prassi, la portata e l’intensità delle ricerche sulle circostanze e sullo scopo di una transazione nonché sulle persone implicate varieranno considerevolmente in funzione della situazione concreta. Se, ad esempio, l’unico avente economicamente diritto di un’impresa di falegnameria locale, attiva da decenni, si fa consigliare in merito alla creazione di una filiale, la situazione non è comparabile, dal punto di vista della valutazione dei rischi, a quella di un giovane imprenditore asseritamente facoltoso, originario di un Paese altamente