Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
attualmente nella nozione di intermediazione finanziaria resteranno sottoposte alle stesse disposizioni a cui sono sottoposte attualmente. Le attività di consulenza comprendono soltanto attività supplementari, che non ricadono attualmente sotto l’articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD. Pertanto, se una persona esercita un’attività d’intermediario finanziario poiché agisce in veste di consegnatario e ha facoltà di disporre dei valori di terzi, resta assoggettata al regime applicabile agli intermediari finanziari, anche se tale attività è esercitata nell’ambito di una transazione relativa alla gestione di una società ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3bis lettera c.
Il capoverso 2 disciplina un’altra questione: è possibile che una stessa persona o impresa eserciti attività diverse, corrispondenti in parte alla nozione di intermediazione finanziaria e in parte a quello di consulenza. È il caso ad esempio di una banca che assiste i suoi clienti nella creazione della loro impresa o di un gestore patrimoniale che presta consulenza ai propri clienti anche in relazione alla vendita di una società. In tali casi, il capoverso 2 prevede che ogni attività sia sottoposta alle pertinenti disposizioni. In pratica, questa distinzione potrebbe essere difficile da attuare nella pratica per alcuni settori, quando le diverse attività esercitate sono inadeguate a una distinzione. In tal caso, il capoverso 2 offre una possibilità supplementare, ovvero l’intermediario finanziario può dichiarare di assoggettare l’insieme delle sue attività alle disposizioni applicabili all’intermediazione finanziaria. Il Consiglio federale disciplinerà le modalità della dichiarazione (forma, termini ecc.), che dovrebbe in linea di principio essere trasmessa all’autorità di vigilanza competente secondo l’articolo 12 soltanto per il futuro e una volta all’anno.
Il nuovo capoverso 3 fa salve le disposizioni introdotte nella LLCA. L’avvocato assoggettato alla LLCA può esercitare un’attività tipica della sua professione, che corrisponderebbe a quella esercitata da un consulente ai sensi della LRD. È questo il caso ad esempio di un avvocato che redige il contratto di fusione di due società o offre consulenza a una società sulla costituzione di una nuova filiale. Le norme che disciplinano tale attività, comprese quelle che riguardano la prevenzione del riciclaggio di denaro, sono quindi raggruppate nella LLCA. Al contrario, colui che opera in qualità di intermediario finanziario non esercita mai un’attività tipica di avvocato, anche se è peraltro iscritto nel registro cantonale e dispone del titolo di avvocato. La sua attività rimane quindi sottoposta alla LRD.
Art. 8
L’articolo 8 è stato modificato affinché includa l’obbligo di adottare i provvedimenti organizzativi necessari a prevenire la violazione delle misure coercitive secondo la LEmb. La diligenza richiesta in tale ambito deve, quindi, essere integrata nei vari provvedimenti basati sull’articolo 8. Tali provvedimenti saranno concretizzati, per gli intermediari finanziari ad essa sottoposti, nel capitolo 7 dell’ORD-FINMA. Si tratta, in primo luogo, di analizzare i rischi di violazione delle misure rette dalla LEmb legate all’attività dell’intermediario finanziario e, una volta identificati tali rischi, di limitarli e controllarli in modo adeguato nell’ambito della gestione dei rischi. I provvedimenti organizzativi comprendono in particolare l’obbligo di adottare direttive interne, nonché l’obbligo di creare un sistema di verifica delle relazioni d’affari, nonché dei disponenti e dei beneficiari delle transazioni a fronte delle sanzioni. Il lavoro di analisi dei rischi deve essere eseguito periodicamente e può essere incluso nell’analisi dei rischi in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
L’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 8 è controllato dalle autorità di vigilanza e dagli organismi di autodisciplina (art. 12 LRD).
Art. 8a cpv. 4, 4bis, nonché 5, secondo periodo
L’articolo 8a disciplina gli obblighi di diligenza dei commercianti e si applica anche al commercio dei metalli preziosi e delle pietre preziose. Alla luce delle critiche formulate dal GAFI nel quarto rapporto sulla valutazione tra pari relativa all a Svizzera, si propone di ridurre da