Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
industrializzato e con contatti con una PEP, che richieda la creazione di una struttura di trust complessa in cui siano coinvolte diverse Giurisdizioni offshore e in cui questi intenda investire 100 milioni di dollari americani provenienti dal suo sedicente patrimonio familiare. È evidente che nel primo caso sono sufficienti misure limitate rispetto al rischio concreto. Per contro, nel secondo caso dovranno essere applicati gli obblighi di diligenza rafforzati considerato che la situazione presenta un rischio nettamente più elevato.
Conformemente al capoverso 2, il Consiglio federale deve concretizzare tale principio tramite ordinanza, definendo, sulla base del regime generale ampiamente basato sugli obblighi di cui agli articoli 3–8 LRD, obblighi di diligenza semplificati o rafforzati. La determinazione di questi regimi generali mira a facilitare l’attuazione dell’approccio basato sui rischi, sulla base di criteri la cui applicazione sia più agevole per i consulenti.
Art. 8d Provvedimenti organizzativi
Oltre agli obblighi di diligenza che gli competono in virtù dell’articolo 8b, il consulente deve adottare i provvedimenti applicabili in via generale alla propria attività per impedire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo o la violazione delle misure coercitive secondo la LEmb. È evidente che la natura e l’estensione dei provvedimenti da adottare devono essere adeguate e proporzionate alle dimensioni dell’impresa interessata (studio legale, consultorio, fiduciaria ecc.) e al livello di rischio del suo ambito d’attività e della sua clientela. La formulazione di tale disposizione è ripresa dall’articolo 8 LRD: in modo analogo, il consulente dovrà prendere dei provvedimenti organizzativi, provvedendo, in particolare, a formare sufficientemente il proprio personale e a svolgere dei controlli sul rispetto degli obblighi di diligenza. Anche in questo caso, il consulente può tener conto del profilo di rischio della propria attività: la formazione del proprio personale dovrà essere più esigente qualora i compiti ad esso assegnati siano frequentemente correlati a transazioni a rischio elevato. Analogamente, la natura e la frequenza dei controlli dovrà considerare il profilo di rischio della clientela. Chiunque abbia una clientela ad alto rischio (p. es. PEP) o si occupi di strutturare i patrimoni di una clientela internazionale tramite trust o altri costrutti giuridici, deve prendere misure di controllo e di formazione diverse da una fiduciaria la cui maggioranza dei clienti sia costituita da imprese locali con un track record di lunga data. Si terrà conto, altresì, del fatto che le attività assoggettate non rappresentano, per molti consulenti, che una parte della loro attività professionale. I requisiti in materia di formazione o di procedure interne devono altresì essere adeguati di conseguenza.
Art. 9 cpv. 1ter, 1quater, 1quinquies, 1sexies e 2
Cpv. 1ter, 1quater,1quinquiese 1sexies
Il nuovo capoverso 1ter disciplina l’obbligo di comunicazione per la nuova categoria dei consulenti. In linea generale, il consulente deve comunicare i propri sospetti alle medesime condizioni di un intermediario finanziario, adeguate tuttavia alla propria attività. Deve, quindi, comunicare i propri sospetti a MROS se sa o ha il sospetto fondato che una transazione che predispone o esegue in nome e per conto del proprio cliente è collegata a valori patrimoniali che sono in relazione con il riciclaggio di denaro, provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o servono al finanziamento del terrorismo. Il presente capoverso si interpreta in modo analogo ai capoversi 1 e 1bis applicabili agli intermediari finanziari e ai commercianti. Si può, quindi, rimandare alla giurisprudenza esistente sui diversi criteri che possono essere sottesi a un obbligo di comunicazione.
Le modifiche dei capoversi 1quater e 1quinquies sono conseguenti all’introduzione del capoverso 1ter: il capoverso 1quater precisa che nella comunicazione deve figurare il nome del consulente, non quello degli impiegati incaricati del caso. Il capoverso 1sexies precisa che la nozione