Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

100 000 a 15 000 franchi la soglia applicabile nel commercio dei metalli preziosi e delle pietre preziose (cpv. 4). Tale provvedimento non interessa i commercianti di metalli preziosi di cui all’articolo 2 capoverso 3 lettera c LRD, in combinato disposto con l’articolo 5 capoverso 1 lettere a ed e ORD, che commerciano, per proprio conto o per conto di terzi, metalli preziosi bancari e che esercitano, quindi, un’attività di intermediario finanziario. La soluzione proposta, accettabile per la categoria, esclude dal campo di applicazione il commercio dei prodotti contenenti metalli preziosi e pietre preziose tipicamente destinati a essere venduti a clienti finali. In tale contesto è determinante il capoverso 5. Esso prevede che il Consiglio federale determini i metalli preziosi e le pietre preziose contemplati dal capoverso 4. La descrizione dovrà figurare nell’ORD. Non si tratta di una nuova definizione di tali termini, ma di una descrizione dei prodotti contemplati dalla disposizione in esame. Per quanto concerne i metalli preziosi, l’avamprogetto di legge si basa sulla definizione legale riportata nell’articolo 1 capoverso 1 della legge del 20 giugno 1933196 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). Secondo tale definizione, si reputano metalli preziosi l’oro, l’argento, il platino e il palladio. Inoltre, secondo la LCMP e l’ordinanza dell’8 maggio 1934197 sul controllo dei metalli preziosi, i metalli preziosi si presentano sotto le forme dei prodotti di seguito elencati:

– lavori di metalli preziosi: prodotti interamente finiti di metalli preziosi, quali gioielli o statuette;

– lavori plurimetallici: lavori costituiti di metalli preziosi con un titolo legale e di metalli comuni, ad esempio oro con un titolo di 750 millesimi legato con acciaio;

– prodotti semifiniti: prodotti quali lastre, fili, tubi, profilati e pezzi sbozzati, con un titolo legale e destinati alla fabbricazione;

– materie da fondere: metalli preziosi provenienti dall’estrazione delle materie prime o dalla raffinazione; cascami provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi o di loro leghe, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi; materiali contenenti metalli preziosi, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi;

– prodotti della fusione: verghe, lastre, sbarre o granaglia ottenute fondendo o rifondendo metalli preziosi o materie da fondere.

Mentre i lavori di metalli preziosi e i lavori plurimetallici sono prodotti tipicamente destinati a essere venduti a clienti finali, i prodotti semifiniti, le materie da fondere e i prodotti della fusione non vengono di norma venduti a questa tipologia di clienti. Il commercio dei lavori di metalli preziosi e dei lavori plurimetallici sarà, quindi, escluso dal campo di applicazione. Di conseguenza, l’articolo 8a capoverso 4 verrà applicato solo a persone che commerciano oro, argento, platino e palladio sotto forma di prodotti semifiniti, di materie da fondere e di prodotti della fusione. Per quanto concerne le pietre preziose, non ne esiste una definizione nel diritto federale. Conformemente all’approccio basato sui rischi, si tratta quindi di applicare la nuova disposizione alle pietre più costose che sono quelle più frequentemente commerciate in Svizzera. Previa consultazione dei rappresentanti del settore a tal riguardo, le pietre che si propone di sottoporre al nuovo capoverso sono le seguenti: rubini, zaffiri, smeraldi e diamanti. Tali pietre preziose vengono commerciate sia in forma isolata che integrate in gioielli e altri prodotti analoghi. Secondo le regole della tariffa doganale, si considerano come non ancora trasformate in un prodotto finale le pietre preziose non infilate, non montate e non incastonate. Le definizioni della tariffa doganale sono applicate su scala internazionale. Rientreranno, quindi, nel campo di applicazione dell’articolo 8a capoverso 4 le persone che commerciano rubini, zaffiri, smeraldi o diamanti non infilati, non montati e non incastonati.

196 RS 941.31

197 RS 941.311