Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

federale di lunga data. Il rinvio all’articolo 321 CP permette di garantire ampiamente tale protezione, che non è limitata ai soli avvocati assoggettati alla LLCA.

La questione se l’attività esercitata da un avvocato o da un notaio sia soggetta al segreto professionale deve essere decisa in base al caso specifico, conformemente ai criteri sviluppati dalla giurisprudenza. In linea generale, la dottrina e la giurisprudenza ritengono che il segreto professionale riguardi solo le attività tipiche dell’avvocato, ovvero la rappresentanza in giudizio e la consulenza legale200. Al contrario, le attività cosiddette atipiche, in particolare la gestione patrimoniale o i mandati di amministrazione, non sono coperte dal segreto professionale. Le attività di intermediario finanziario rientrano in questa seconda categoria, mentre le attività esercitate in veste di consulente possono essere tipiche oppure no: l’applicazione dell’articolo 321 CP va esaminata tenendo conto dell’attività concretamente esercitata. In ogni caso, la prima condizione posta dal capoverso 2 lettera a permette di facilitare tale valutazione: l’avvocato o il notaio che non partecipa a una transazione finanziaria non è soggetto all’obbligo di comunicazione, indipendentemente da come possa essere qualificata la sua attività.

Art. 9b cpv. 2bis

Per questioni di certezza giuridica, l’articolo 9b capoverso 2bis prevede espressamente che il consulente che comunica i propri sospetti non sia sottoposto al divieto di interrompere la relazione d’affari previsto per gli intermediari finanziari; ha il diritto di porre fine al proprio mandato in qualsiasi momento. Infatti, il consulente non dispone in linea di principio dei valori patrimoniali del proprio cliente né li tiene a deposito, come farebbe un intermediario finanziario. Non è, dunque, opportuno applicare ai consulenti su questo punto il medesimo regime previsto per gli intermediari finanziari. Il consulente non deve, quindi, essere forzato a conservare un mandato qualora sospetti un’operazione illecita. Può disdire il mandato senza essere vincolato a un termine particolare, almeno dal punto di vista della LRD. Il consulente dovrà comunicare senza indugio a MROS la data della fine della relazione d’affari (cpv. 3). Va osservato che deve trattarsi necessariamente di un mandato durevole, affinché possa porsi la questione della sua disdetta.

Art. 10a cpv. 5

Alla stregua di un intermediario finanziario o di un commerciante, al consulente è vietato informare interessati o terzi del fatto che abbia effettuato una comunicazione. L’eccezione posta dal capoverso 6 (tutela dei propri interessi) è applicabile anche al consulente.

Contrariamente al commerciante, anche il consulente è sottoposto alla vigilanza di un’autorità. È quindi opportuno specificare ora al capoverso 5, analogamente al capoverso 1, che gli organismi e le autorità competenti per la vigilanza o le persone che eseguono verifiche nell’ambito di tale vigilanza non sono considerati terzi e possono essere informati di una comunicazione.

Va osservato che l’articolo 11 può essere applicato anche ai consulenti senza doverlo riformulare: il consulente che in buona fede effettua una comunicazione a MROS in virtù dell’articolo 9 non risponde penalmente né civilmente e non può essere perseguito per violazione del segreto d’ufficio, del segreto professionale o del segreto d’affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto.

200 DTF 143 IV 462, consid. 2.2; CR-LLCA-CHAPPUIS/MAURER, art. 13 LLCA n. 133 segg.; in merito all’attività di costituzione di una società, cfr. TF 1B_264/2018 consid. 2.2.