Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

Art. 11a cpv. 1, 2, 3 e 4

L’articolo 11a disciplina la consegna di informazioni a MROS. È stato leggermente riformulato per tener conto dell’introduzione del regime dei consulenti.

Il consulente autore di una comunicazione deve fornire informazioni complementari se ne è in possesso e qualora MROS le richieda, alla stessa stregua di un intermediario finanziario. MROS può rivolgersi anche agli altri consulenti coinvolti in una transazione o in una relazione d’affari che è stata oggetto di una comunicazione. Tuttavia, il consulente deve poter opporre a tale richiesta le medesime eccezioni che all’obbligo di comunicazione. In altre parole, un avvocato o un notaio non è tenuto a fornire informazioni coperte dal segreto professionale. Alla stregua di un intermediario finanziario, il consulente o il commerciante che ha ricevuto una richiesta di informazioni da MROS è soggetto al divieto di informare qualsiasi persona interessata o qualsiasi terzo in merito a tale richiesta (cfr. cpv. 4, che rinvia all’art. 10a).

Art. 12, frase introduttiva e lett. d

L’articolo 12 determina la competenza delle autorità di vigilanza ai sensi della LRD. Conformemente alla nuova lettera d, i consulenti dovranno d’ora in avanti sottoporsi alla vigilanza di un organismo di autodisciplina riconosciuto. La soluzione adottata è in linea con quella degli intermediari finanziari del settore parabancario (art. 2 cpv. 3). Essa permette di tener conto del fatto che i consulenti appartengono a professioni diverse, in parte già regolamentate, che alcuni di loro possono già essere affiliati a un OAD in qualità di intermediari finanziari e che il ricorso all’autodisciplina va privilegiato nella misura in cui sia giuridicamente possibile (cfr.

n. 1.1.2.2).

Art. 12a Disposizioni di coordinamento in materia di vigilanza

La vigilanza in materia di LRD è integrata, nei limiti del possibile, nella vigilanza esercitata da altre autorità (FINMA, Commissione federale delle case da gioco ecc.) o da OAD. Il rischio di tale normativa è quello di una certa frammentazione delle autorità di vigilanza, che potrebbe rendere più complessa l’attività esercitata da una persona controllata simultaneamente da più organi e anche rendere più difficile la vigilanza, poiché la stessa persona e la stessa attività, ossia lo stesso complesso di fatti, non vengono esaminati dalla stessa autorità di vigilanza. Tali rischi potrebbero aumentare con l’assoggettamento di nuove attività alla LRD e l’introduzione di un nuovo status, quello del consulente. L’articolo 12a sancisce le disposizioni di coordinamento necessarie a chiarire e, nella misura auspicabile, raggruppare tale vigilanza.

Ai sensi del capoverso 1, ogni persona che, in veste di intermediario finanziario secondo l’articolo 2 capoverso 2 LRD, è sottoposta a un’autorità di vigilanza istituita da una legge speciale ed esercita anche un’attività di consulente deve essere sottoposta alla vigilanza di tale autorità per l’insieme delle sue attività per quanto riguarda l’osservanza degli obblighi previsti dal capitolo 2. La disposizione è intesa a evitare che, in tali casi, la competenza in materia di vigilanza sia suddivisa tra diverse autorità competenti.

Conformemente al capoverso 2, le persone che, in virtù della loro attività d’intermediario finanziario secondo l’articolo 2 capoverso 3, sono già affiliate a un organismo di autodisciplina riconosciuto ’ed esercitano anche un’attività di consulente sono sottoposte alla vigilanza di tale organismo di autodisciplina anche ’’per quanto concerne l’osservanza degli obblighi legali in materia di riciclaggio di denaro nell’ambito della loro attività di consulenza.

Il capoverso 3 stabilisce una disposizione analoga a quelle dei capoversi 1 e 2. Di conseguenza, gli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera abis, che sono sottoposti alla vigilanza corrente di un organismo di vigilanza ai sensi dell’articolo 43a LFINMA,