Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
di sospetto fondato è la stessa sia per il consulente che per l’intermediario finanziario. Il consulente ha quindi sospetti fondati ai sensi dell’articolo 9 se ha un indizio concreto o più elementi secondo cui per i valori patrimoniali implicati nella transazione potrebbero essere adempiuti i criteri definiti dall’articolo 1ter lettera a e se i chiarimenti supplementari effettuati conformemente all’articolo 8b capoverso 3 non permettono di fugare tale sospetto.
Cpv. 2
Il capoverso 2 disciplina l’obbligo di comunicazione dell’intermediario finanziario o del consulente che opera nella sua qualità professionale di avvocato o di notaio. Esso riprende la norma esistente per ampliare e concretizzare l’eccezione prevista dal diritto attuale. L’articolo 9 si applica alle persone che rientrano nel campo di applicazione della LRD, ovvero gli intermediari finanziari (compresi gli avvocati assoggettati alla LLCA che esercitano un’attività di intermediario finanziario) o i consulenti (che possono disporre della patente di avvocato, ma non essere assoggettati alla LLCA). Le disposizioni della LLCA, in particolare l’articolo 13e LLCA, che disciplina l’obbligo di comunicazione, sono applicabili solo agli avvocati assoggettati alla LLCA che non esercitano attività di intermediario finanziario.
L’eccezione mira a proteggere il segreto professionale degli avvocati e dei notai che rientra nel campo di applicazione della LRD. Il segreto professionale soddisfa la necessità, per chiunque, di potersi rivolgere a un avvocato per comprendere i propri diritti e obblighi giuridici ed essere rappresentato in giudizio. Tale garanzia è efficace solo se la persona che consulta un avvocato può rivolgersi a quest’ultimo in tutta libertà e rivelargli tutti i fatti pertinenti al fine di ottenere un parere legale fondato; salvo che in situazioni eccezionali, la persona in questione deve potersi legittimamente fidare del fatto che il proprio avvocato non divulgherà ad alcuno, senza il proprio consenso, le informazioni trasmesse. La normativa proposta tiene conto di tale esigenza e tutela il segreto professionale nella sua integralità. È allineata alla giurisprudenza della CEDU198, parimenti ripresa dalla CGUE199, che ha ritenuto che l’obbligo di informazione imposto agli avvocati dalla direttiva europea in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro fosse conforme agli articoli 6 e 8 CEDU; la protezione è garantita anche più ampiamente rispetto alla normativa europea attuale o proposta.
In primo luogo, l’avvocato o il notaio deve solo comunicare i propri sospetti qualora partecipi a una transazione finanziaria in nome e per conto del proprio cliente. È ciò che succede, di norma, quando opera in qualità di intermediario finanziario. Può anche essere il caso di un’attività di consulente, allorché l’avvocato o il notaio esegue una transazione finanziaria per conto del proprio cliente, ad esempio, se accetta un versamento sul proprio conto professionale per trasferire l’importo a un terzo.
In secondo luogo, e in modo più sostanziale, chi opera nella sua qualità di avvocato o di notaio non deve comunicare i propri sospetti se le informazioni interessate sono coperte dal segreto professionale ai sensi dell’articolo 321 CP.
La LRD rinuncia a stabilire autonomamente la portata del segreto professionale, preferendo rimandare all’articolo 321 CP. Tale soluzione garantisce la coerenza della tutela del segreto professionale e facilita l’applicazione dell’eccezione che può basarsi su una giurisprudenza
198 Cfr. Corte EDU, sentenza n. 12323/11 del 6 dic. 2012, Michaud c. Francia: l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dalla direttiva UE non lede l’essenza stessa del compito di difesa e rientra in un insieme di strumenti internazionali corrispondente a un interesse pubblico importante, la prevenzione di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia. Non sussiste violazione dell’articolo 8 CEDU.
199 Cfr. CGUE, sentenza dell’8 dic. 2022, causa C-694/20, Orde van Vlaamse Balies e a. c. Vlaamse Regering, par. 27 segg.; nonché sentenza del 26 giu. 2007, causa C-305/05, Ordre des barreaux francophones e germanophones e a. c. Conseil des ministres: gli obblighi di informazione e di collaborazione con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio imposti agli avvocati non violano il diritto ad un equo processo, come garantito dall’art. 6 CEDU.