Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
carattere di diritto privato, ad esempio quelle che disciplinano i contributi o l’organizzazione interna dell’OAD.
Per contro, i consulenti non sono intermediari finanziari, tanto che la delega è attribuita al Consiglio federale e non alla FINMA. Così come la FINMA, il Consiglio federale terrà conto dell’autodisciplina e potrà riconoscerla.
Art. 18 cpv. 1, frase introduttiva e lett. d, nonché cpv. 3 e 4
L’articolo 18 viene modificato per tener conto dell’introduzione del regime di vigilanza dei consulenti che verrà allineato a quello degli intermediari finanziari del settore parabancario (cfr.
n. 1.1.2.2). Anche la lettera d deve essere modificata per includere il nuovo sistema sanzionatorio degli OAD che poggerà su basi legali e non più soltanto sul regolamento di diritto privato adottato dall’OAD in questione.
I capoversi 3 e 4 sono abrogati. Il loro contenuto è trasposto infatti nel nuovo articolo 18a (cfr. commento qui di seguito).
Art. 18a Rispetto del segreto professionale
L’articolo 18a capoversi 1 e 2 riprende il contenuto dei capoversi 3 e 4 dell’articolo 18 in vigore. In realtà tali capoversi non definiscono i compiti della FINMA, come annunciato dalla rubrica dell’articolo 18, ma garantiscono il segreto professionale nella vigilanza degli avvocati e dei notai che svolgono attività assoggettate alla LRD (ossia avvocati che esercitano attività di intermediazione finanziaria o attività di consulenza ai sensi della LRD; per le disposizioni speciali applicabili agli avvocati assoggettati alla LLCA, cfr. commento agli art. 13a segg. LLCA).
Il capoverso 4 crea espressamente l’eccezione al segreto professionale indispensabile per l’esecuzione di tale vigilanza: gli avvocati e i notai possono trasmettere informazioni coperte dal segreto nella misura strettamente necessaria ai controlli; essi consegnano tali informazioni unicamente ad avvocati o notai incaricati dei controlli LRD e che soddisfino le condizioni enunciate nei capoversi 1 e 2. Va osservato che tale regime di vigilanza si applica alle attività degli avvocati assoggettati alla vigilanza di un OAD, ossia, sostanzialmente, ad attività che rientrano nella sfera di competenza dell’intermediario finanziario e che non sono, di norma, coperte dal segreto professionale. Infatti, l’avvocato iscritto nel registro è sottoposto esclusivamente alle disposizioni della LLCA qualora eserciti un’attività corrispondente a quella di consulente ai sensi della LRD. Tuttavia, l’eccezione prevista dal capoverso 4 è utile per consentire la trasmissione di informazioni sottoposte al segreto qualora siano indispensabili per la vigilanza da parte dell’OAD.
Art. 18b Elenco pubblico
L’articolo 18b riprende l’attuale articolo 18a LRD. È stato, tuttavia, modificato per tenere conto dell’introduzione del nuovo status di consulente. I membri degli OAD sono iscritti in un elenco tenuto dalla FINMA e accessibile al pubblico.
Art. 19 Misure in caso di violazione degli obblighi secondo il capitolo 2
L’articolo 19 disciplina i provvedimenti amministrativi che possono essere emanati dagli OAD qualora un intermediario finanziario secondo l’articolo 2 capoverso 3 LRD o un consulente violi i propri obblighi derivanti dalla LRD. Materialmente, tali provvedimenti corrispondono ampiamente a quelli già previsti dai regolamenti degli OAD. La nuova disposizione conferisce ora a tali provvedimenti una base legale e li qualifica come provvedimenti amministrativi: essi dovranno quindi essere adottati al termine di un procedimento amministrativo sotto forma di una decisione ai sensi dell’articolo 5 PA. Il legislatore può, infatti, delegare a un organismo privato