Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

Il capoverso 7 funge da collegamento tra la decisione in materia di provvedimenti amministrativi da parte dell’OAD, quella relativa alle sanzioni pecuniarie pronunciata dal DFF e quella prevista dall’articolo 37 LRD (disposizione penale): se le circostanze lo giustificano tenuto conto della gravità del reato o della sua frequenza, l’OAD informa il DFF in qualità di autorità competente secondo l’articolo 19b; se sospetta una violazione dell’obbligo di comunicazione, ne informa l’autorità penale competente, che è sempre il DFF in virtù dell’articolo 50 LFINMA. Dal momento che due autorità distinte possono pronunciare misure amministrative o infliggere sanzioni amministrative pecuniarie sulla base della stessa circostanza, è opportuno che si tenga conto del principio di proporzionalità nella loro decisione: l’articolo 19b capoverso 3 permette quindi al DFF di tenere conto delle misure decise dall’OAD al momento della fissazione della sanzione pecuniaria appropriata; può anche rinunciare interamente a pronunciare una tale sanzione se le circostanze lo giustificano (art. 19b cpv. 2), il che potrebbe verificarsi riguardo alle misure amministrative pronunciate o al comportamento adottato dall’autore della violazione nel corso del procedimento condotto dall’OAD.

Art. 19a Obbligo di collaborazione

Conformemente all’articolo 19a, gli intermediari finanziari o i consulenti sono tenuti a collaborare all’indagine condotta da un OAD. Quest’obbligo deriva già, in parte, dall’articolo 13 capoverso 1 PA. In questa sede, viene esteso alle società di audit e agli uffici di revisione (cfr. art. 29 cpv. 1 LFINMA). L’obbligo di collaborazione previsto nel procedimento amministrativo condotto da un OAD può entrare in conflitto con il diritto di non autoincriminarsi in procedura penale (nemo tenetur), tutelato dall’articolo 6 CEDU e dagli articoli 29 e 32 Cost.202, qualora il DFF apra successivamente una procedura delle sanzioni. Il principio nemo tenetur non ha tuttavia una portata assoluta, segnatamente quando il procedimento viene avviato contro una persona giuridica. In particolare, non si oppone alla trasmissione di informazioni o di documenti che esistono già indipendentemente dal procedimento (documenti preesistenti) o che sono stati redatti in esecuzione di un obbligo legale di documentazione203. Entro tali limiti, le informazioni raccolte dall’OAD possono essere trasmesse al DFF in vista dell’irrogazione di una sanzione conformemente all’articolo 19b. L’affiliato potrà opporsi al loro utilizzo in tale procedimento invocando il principio nemo tenetur e spetterà al DFF risolvere la questione in conformità ai criteri sviluppati dalla giurisprudenza.

Art. 19b Sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi secondo il

capitolo 2

Il diritto attuale permette agli OAD di infliggere multe in caso di violazione delle disposizioni previste dai loro regolamenti. Queste multe sono qualificate come pene convenzionali ai sensi del diritto privato e gli intermediari finanziari affiliati accettano di sottoporvisi qualora divengano membri dell’associazione o stipulino il contratto sottoposto dall’OAD. Secondo il Tribunale federale (cfr. n. 1.1.2.2), tale qualificazione dovrebbe essere riconsiderata tenendo conto degli sviluppi della legislazione in materia di riciclaggio di denaro. Occorre piuttosto tenere presente che le sanzioni inflitte in caso di violazione degli obblighi di diligenza rientrano nell’ambito del diritto pubblico e hanno un carattere penale ai sensi dell’articolo 6 CEDU204. Contrariamente alla decisione di una misura amministrativa, l’irrogazione di una sanzione a carattere penale non può, tuttavia, essere delegata a un organo di diritto privato. È quindi necessario riorganizzare il sistema sanzionatorio attualmente previsto dall’articolo 25 LRD affinché l’irrogazione delle sanzioni rientri d’ora in poi nella sfera di competenza di un servizio di diritto pubblico.

Il nuovo articolo 19b è il risultato di tale analisi. Esso prevede ora una competenza del DFF (cfr. cpv. 6) a sanzionare le violazioni degli obblighi di diligenza, ma solo qualora siano

202 Cfr. DTF 142 IV 207, consid. 8.3; DTF 140 II 384, consid. 3.3.2.

203 Cfr. DTF 142 IV 207, consid. 8.

204 In merito all’applicazione di questa garanzia alle sanzioni del diritto amministrativo cfr. rapporto CF sulle sanzioni, pag. 23.