Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
a cui MROS può trasmettere le decisioni emanate dalle autorità cantonali di perseguimento penale.
Art. 29c
Gli organismi di vigilanza sono responsabili della vigilanza corrente dei gestori patrimoniali indipendenti e dei trustee. L’articolo 88 LSerFi consente già lo scambio di informazioni non accessibili al pubblico tra la FINMA, gli organismi di vigilanza, i servizi di registrazione, gli organi di verifica, gli organi di mediazione e il DFF, qualora necessitino di tali informazioni per l’adempimento dei loro compiti. Si rileva tuttavia un’incertezza giuridica laddove l’articolo 88 LSerFi – interpretato in modo restrittivo – si applica esclusivamente ai fatti afferenti alla vigilanza secondo la LSerFi. Sotto il profilo del senso e dell’obiettivo del sistema di vigilanza, lo scambio di informazioni tra la FINMA e gli organismi di vigilanza deve riguardare anche i fatti relativi ai trustee e ai gestori patrimoniali indipendenti che rientrano nell’ambito della LIsFi, della LRD, nonché dell’assistenza giudiziaria e amministrativa. Queste informazioni sono necessarie affinché sia la FINMA che gli organismi di vigilanza possano adempiere il proprio mandato. Lo stesso vale per le informazioni relative alle società di audit e ai revisori degli istituti sottoposti alla vigilanza della FINMA che sono abilitati da un organismo di vigilanza conformemente agli articoli 12 e seguenti OOV e/o da un OAD. Lo scambio di informazioni tra un organismo di vigilanza e un OAD può inoltre rendersi necessario, ad esempio, quando un membro dell’OAD aderisce a un organismo di vigilanza o quando una società del gruppo chiede di essere affiliata un organismo di vigilanza oppure a un OAD. Di conseguenza, l’introduzione dei nuovi articoli 29c LRD e 61a LIsFi colma tali lacune.
Art. 30 cpv. 2 lett. a, art. 32 cpv. 3 e art. 34 cpv. 1
La formulazione degli articoli 30 capoverso 2 lettera a, 32 capoverso 3 e 34 capoverso 1 è stata modificata per tenere conto dell’introduzione dello status di consulente.
Art. 35 cpv. 2
L’autorità di controllo e l’autorità del registro (art. 25 e 33 AP-LTPG) vanno ad aggiungersi alle autorità con le quali MROS, mediante una procedura di richiamo, può scambiare informazioni.
4.2.11 Legge del 3 ottobre 2008208 sui titoli contabili
Art. 23a
L’articolo 23a disciplina l’obbligo dell’ente di custodia designato da una società anonima secondo l’articolo 697i capoverso 4 o l’articolo 697j capoverso 3 CO di assicurare che gli enti di custodia che, a catena, lo seguono gli trasmettano i dati identificativi dell’azionista e dell’avente economicamente diritto. Tale obbligo è stato introdotto nel 2015 per attuare le raccomandazioni del GAFI relative alle azioni al portatore209. Nel frattempo, l’articolo 697i CO è stato abrogato, mentre l’articolo 697j CO verrà abrogato dalla presente legge. Pertanto, anche l’obbligo legato all’ente di custodia dovrà essere soppresso dalla legge sui titoli contabili.
5 Ripercussioni
Le seguenti spiegazioni si basano, in particolare, sull’analisi d’impatto della regolamentazione approfondita (AIR) realizzata dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) e dall’UFG, nonché, su mandato della SFI, dall’Ufficio di studi di politica del lavoro e
208 RS 957.1
209 Cfr. le spiegazioni del messaggio del 13 dic. 2013 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012, FF 2014 563, in particolare 651 segg.