Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
politica sociale (Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien, BASS AG) per quanto concerne le parti sulle ripercussioni economiche.
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
5.1.1 Nuova legge sulla trasparenza delle persone giuridiche
Per lo sviluppo del registro fino alla messa in servizio, la durata del progetto informatico è stimata a tre anni a partire dal 2024 e i costi a 7,015 milioni di franchi in totale. Per il 2024, sono necessari due posti supplementari e prestazioni di terzi per un valore di 1,33 milioni di franchi.
Per l’esercizio del registro a partire dal 2027, si calcola che saranno necessari nove posti a tempo pieno e che i costi di esercizio, manutenzione e sviluppo ammonteranno complessivamente a 2,52 milioni di franchi all’anno. Per il primo anno di esercizio, si prevedono inoltre cinque posti a tempo pieno temporanei e, per il secondo anno, tre posti a tempo pieno temporanei, pari a un totale di rispettivamente 3,42 milioni e 3,06 milioni di franchi. Queste stime e la pianificazione del progetto dovranno essere vagliate alla luce dei risultati della consultazione esterna e della ripartizione definitiva dei compiti tra l’autorità del registro e l’autorità di controllo.
L’attuazione del progetto comporterà nuovi compiti per il DFF (autorità di controllo) e per fedpol dall’entrata in vigore e dalla messa in funzione del registro. Il fabbisogno di risorse dell’autorità di controllo è stato valutato a un massimo di 25 posti a tempo pieno, di cui 10 sarebbero necessari temporaneamente per la fase di avviamento del registro. A ciò si aggiungono i costi, non ancora quantificabili, delle soluzioni informatiche per l’adempimento dei compiti dell’autorità di controllo. Per fedpol, il fabbisogno si colloca tra 19 e 25 posti a tempo pieno (oneri supplementari dovuti all’obbligo di comunicare e all’assistenza amministrativa secondo l’avamprogetto di legge, nonché al nuovo assoggettamento degli avvocati e dei consulenti alla LRD). Queste stime dipendono in larga misura dalla forma finale delle disposizioni, tra cui dalla punibilità prevista delle false dichiarazioni fornite per negligenza all’autorità del registro e all’autorità di controllo, dall’utilizzo dei sistemi d’informazione di polizia della Confederazione da parte dell’autorità di controllo, nonché dal numero di comunicazioni di sospetto provenienti dal settore parabancario. Queste stime devono quindi essere altresì verificate alla luce dei risultati della consultazione.
5.1.2 Altre misure proposte per potenziare il dispositivo antiriciclaggio (revisione parziale della LRD)
5.1.2.1 Introduzione di obblighi di diligenza per consulenti e avvocati
L’attuazione degli obblighi di diligenza da parte dei consulenti è garantita dagli organismi di autodisciplina e, per quanto concerne gli avvocati sottoposti alla LLCA, dalle autorità cantonali di sorveglianza di cui alla LLCA. La Confederazione dovrebbe assumersi indirettamente dei costi: in caso di violazione grave o reiterata di un obbligo di diligenza, il caso deve essere denunciato al DFF, che dovrà infliggere sanzioni pecuniarie. Inoltre, l’assoggettamento di una nuova categoria di assoggettati dovrebbe portare a un aumento del numero di comunicazioni e, quindi, a un utilizzo maggiore delle risorse di MROS. Siccome il numero delle comunicazioni degli intermediari finanziari che esercitano parallelamente la professione di avvocato o di fiduciario è esiguo, le comunicazioni dei consulenti dovrebbero essere ugualmente contenute, se si tiene conto, in particolare, dell’eccezione prevista per qualsiasi informazione coperta dal segreto professionale.
5.1.2.2 Sanzioni degli OAD
Occorrono risorse supplementari per la nuova autorità amministrativa collegata al DFF che si occuperà di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti degli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 3 e dei consulenti. Il numero di procedimenti sanzionatori