Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

formazione e controlli interni). Sono difficili da valutare quantitativamente, poiché dipendono fortemente dai rischi legati all’attività del consulente (clientela, tipo di transazione ecc.) e dalla struttura dello studio legale in questione. A ciò si aggiungono i costi di vigilanza interna e di affiliazione a un OAD per i consulenti assoggettati alla LRD; per contro, gli avvocati assoggettati alla LLCA non sono interessati da tali costi.

5.4 Ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico

Il registro degli aventi economicamente diritto, nonché gli obblighi per le società che ne accompagnano l’introduzione, mira a rafforzare la trasparenza delle persone giuridiche. Esso consente alle autorità competenti di identificare la persona che è il beneficiario effettivo di una struttura giuridica, qualora tale informazione sia rilevante per l’adempimento dei loro compiti legali. Il registro va, quindi, a rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la criminalità finanziaria in senso ampio, nonché l’attuazione delle misure coercitive secondo la LEmb e delle leggi fiscali. La garanzia dell’integrità della piazza finanziaria svizzera è nell’interesse del Paese e contribuisce all’ordine pubblico.

Le altre misure previste dalla revisione parziale della LRD perseguono i medesimi scopi.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

L’avamprogetto della LTPG si basa sugli articoli 95 e 98 Cost.

In virtù dell’articolo 95 Cost. la Confederazione può disciplinare le attività economiche private. Un gran numero di leggi federali si basa già su questo articolo (compresa la LRD), il cui capoverso 1 conferisce alla Confederazione una competenza globale. Trattandosi dell’esercizio di un’attività economica attinente al diritto privato, la Confederazione può sottoporre a una regolamentazione tutti gli aspetti e le fasi di un’attività economica. La competenza si estende alle condizioni di accesso o di esercizio dell’attività economica privata. Le misure proposte sono di interesse pubblico (cfr. art. 1 cpv. 4) e rispondono al principio di proporzionalità (misure adattate alla forma dell’ente e ai rischi rappresentati dagli enti, esenzione, semplificazione degli obblighi e procedure di annuncio semplificate introdotte per tenere conto delle pertinenti specificità, sistema sanzionatorio proporzionale).

L’articolo 98 Cost. permette alla Confederazione di emanare prescrizioni sulle banche e sulle borse, sul settore delle assicurazioni private e sui prestatori di servizi finanziari in altri settori. Tale competenza sta alla base delle disposizioni della nuova legge che riguardano, più in particolare, gli intermediari finanziari (cfr. art. 29 e 13 cpv. 3).

Le disposizioni che modificano le leggi esistenti, in particolare la LRD, poggiano sulle stesse basi costituzionali delle leggi in questione.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera partecipa attivamente agli sforzi profusi dalla comunità internazionale nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Essa è, segnatamente, membro fondatore del GAFI, le cui raccomandazioni costituiscono le norme internazionali in materia. Benché le raccomandazioni del GAFI non abbiano lo stesso valore vincolante degli obblighi derivanti dal diritto internazionale pubblico, qualsiasi Stato che le approva si assume l’impegno politico di attuarle nel proprio ordinamento giuridico. A tal riguardo, il GAFI riconosce che gli Stati sono dotati di sistemi giuridici e finanziari diversi e che, di conseguenza, non possono adottare tutti misure identiche al fine di conseguire l’obiettivo comune. Le raccomandazioni stabiliscono quindi standard minimi che richiedono l’adozione da parte dei Paesi di misure di attuazione concrete adeguate alle loro circostanze specifiche e ai loro quadri costituzionali. Le