Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
raccomandazioni del GAFI sono state attuate anche dagli Stati che non sono membri del GAFI. Esse fanno parte dei «Key Standards for Sound Financial Systems» stabiliti dal Financial Stability Board.
A marzo 2022, la Svizzera, come tutti gli altri Stati membri del GAFI, ha approvato la revisione della Raccomandazione 24 del GAFI in materia di trasparenza delle persone giuridiche. Si è, così, impegnata ad attuarla nel diritto interno.
L’attuazione delle raccomandazioni del GAFI comprende misure che interessano gli scambi di servizi e gli investimenti, ma non sono incompatibili con gli obblighi della Svizzera derivanti sia dall’Accordo generale sugli scambi di servizi dell’OMC sia dagli accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera. La Svizzera notificherà la nuova legge al Consiglio per gli scambi di servizi dell’OMC una volta entrata in vigore.
Anche per quanto riguarda la trasparenza fiscale, in qualità di membro del Forum globale, la Svizzera è politicamente tenuta ad attuare gli standard internazionali in materia di lotta contro l’evasione fiscale. In occasione della valutazione del 2020, il Forum globale ha formulato alla Svizzera diverse raccomandazioni che sono state in parte attuate attraverso il presente progetto.
6.3 Forma dell’atto
Il progetto stabilisce norme di diritto e deve, quindi, essere emanato sotto forma di legge federale. Tenuto conto dell’introduzione delle disposizioni relative al registro e dell’obiettivo di interesse pubblico perseguito dalla nuova normativa (cfr. art. 1 cpv. 3), sembra opportuno estrapolare le norme esistenti in materia di identificazione degli aventi economicamente diritto dal Codice delle obbligazioni e raggrupparle nel nuovo atto.
6.4 Delega di competenze legislative
L’avamprogetto contiene delle norme di delega che conferiscono al Consiglio federale la facoltà di emanare, mediante ordinanza, entro i limiti fissati dalla legge, le disposizioni di esecuzione concrete. La delega di competenze legislative è disciplinata e inquadrata in modo appropriato.
Avamprogetto della LTPG
L’avamprogetto della LTPG prevede di delegare le seguenti competenze:
- articolo 4 capoverso 2 e articolo 5 capoverso 5: il Consiglio federale definisce la nozione di controllo in altro modo;
- articolo 17: il Consiglio federale può prevedere disposizioni di accertamento e di verifica semplificate o introdurre una procedura di annuncio semplificata per determinate categorie di enti;
- articolo 18: il Consiglio federale prevede i dettagli della procedura di annuncio, in particolare gli eventuali documenti giustificativi da trasmettere e le informazioni dettagliate sull’estensione del controllo da annunciare;
- articolo 22: il Consiglio federale può prescrivere l’utilizzo di una piattaforma di comunicazione elettronica per effettuare gli annunci al registro degli aventi economicamente diritto o per trasmettere i documenti giustificativi; il DFGP può stabilire mediante ordinanza le prescrizioni tecniche relative all’utilizzo di tale piattaforma;