Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
- articolo 26 capoverso 2: il Consiglio federale può precisare il contenuto delle informazioni supplementari contenute nel registro;
- articolo 28: il Consiglio federale può stabilire le modalità di accesso degli intermediari finanziari al registro, in particolare per quanto riguarda la riservatezza degli accessi e dei dati consultati;
- articolo 30: il Consiglio federale può disciplinare i dettagli della procedura di segnalazione;
- articolo 31: il Consiglio federale disciplina i dettagli della verifica che deve essere effettuata dall’autorità del registro, ad esempio tramite la consultazione della banca dati dell’Ufficio centrale di compensazione;
- articolo 38: il Consiglio federale può stabilire le spese;
- articolo 45: il Consiglio federale può disciplinare i dettagli del trattamento dei dati, segnatamente la sicurezza dei dati, nonché l’organizzazione e la tenuta del registro;
- articolo 53 capoverso 2: il Consiglio federale può determinare la data di entrata in vigore della legge.
Revisione parziale della LRD
L’avamprogetto di revisione parziale della LRD delega le seguenti competenze:
- articolo 2b: il Consiglio federale può disciplinare le modalità della dichiarazione che consente a una persona di assoggettare l’insieme delle sue attività alle disposizioni applicabili all’intermediazione finanziaria;
- articolo 8c capoverso 2: il Consiglio federale può prevedere obblighi di diligenza semplificati o rafforzati per tenere conto dei rischi (cfr. anche art. 13b LLCA);
- articolo 17a: il Consiglio federale e la FINMA possono concretizzare le modalità di adempimento degli obblighi di diligenza rispettivamente per i consulenti e gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3.
6.5 Protezione dei dati
L’avamprogetto della LTPG rispetta i principi della protezione dei dati.
Il registro degli aventi economicamente diritto conterrà dei dati personali, poiché raccoglie le informazioni relative all’identità degli aventi economicamente diritto degli enti sottoposti alla legge. Tali informazioni saranno trattate in conformità ai principi della protezione dei dati (cfr. art. 45).
La comunicazione dei dati iscritti nel registro è prevista dagli articoli 28, 39 e 40 come segue: l’accesso al registro è riservato alle autorità designate esaustivamente dalla legge. L’articolo 28 prevede due categorie di accesso, quello online o su richiesta, per rispettare il principio della proporzionalità e l’intensità di utilizzo del registro da parte delle diverse autorità designate. Permette anche alle persone assoggettate alla LRD di accedere al registro nell’ambito dell’adempimento dei loro obblighi di diligenza e specifica a tal riguardo che i dati consultati non possono essere utilizzati per altri scopi. Si è rinunciato a prevedere un accesso più ampio ai dati del registro, tenuto conto del grave pregiudizio alla vita privata delle persone interessate che rappresenterebbe tale comunicazione e dell’interesse limitato che quest’ultima