Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
ovvero l’analisi. Inoltre, nella peggiore delle ipotesi le informazioni false o inutilizzabili potrebbero essere trasmesse ad autorità nazionali e straniere. Una scarsa qualità dei dati si riflette negativamente sia sui tempi sia sulla qualità del trattamento delle segnalazioni. Ciò indebolisce il dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro e comporta un rischio per la reputazione a livello internazionale.
Non per ultimo, dato il costante aumento delle comunicazioni di sospetto, MROS ha bisogno che i dati siano registrati in modo uniforme in goAML e rispettino standard minimi42. È necessario che i dati siano di elevata qualità per garantire un trattamento efficiente e corretto delle informazioni da parte di MROS. Questa è inoltre una condizione fondamentale per l’esecuzione di analisi a un livello superiore in ambito strategico.
Viene pertanto proposto, da un lato, di introdurre nel presente progetto preliminare un nuovo capoverso 7 nell’articolo 23 della LRD, come nel progetto LCEG, e, dall’altro, di inserire una nuova disposizione secondo cui fedpol è autorizzato a fissare degli standard per quanto riguarda i dati contenuti nelle comunicazioni trasmesse mediante il sistema d’informazione (art. 23 cpv. 7 secondo periodo LRD).
1.1.2.5 Misure per prevenire la violazione delle misure coercitive basate sulla LEmb da parte degli assoggettati alla LRD
In applicazione dell’articolo 1 capoverso 1 LEmb, la Svizzera può richiamarsi alle sanzioni volte a far rispettare il diritto internazionale pubblico pronunciate dell’ONU, dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o dai principali partner commerciali della Svizzera (in sostanza l’UE). Tale richiamo è deciso dal Consiglio federale, che può emanare le ordinanze necessarie a tal fine (art. 2 cpv. 1 LEmb). Le misure coercitive disposte dal Consiglio federale per far applicare le sanzioni internazionali possono comprendere varie misure, che riguardano i settori commerciali o finanziari (p. es. restrizioni all’importazione o all’esportazione di determinati beni, il divieto di finanziamento) oppure, singolarmente, le persone designate dal Consiglio federale in allegato a un’ordinanza (p. es. divieto di viaggio, blocco di beni). Ogni singola ordinanza designa l’autorità di controllo competente. In generale la competenza per il controllo dell’esecuzione delle misure coercitive spetta alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), fatte salve alcune disposizioni la cui attuazione è assicurata dalla Segreteria di Stato alla migrazione o dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. In tale veste la SECO può effettuare controlli in loco e chiedere informazioni presso le persone direttamente o indirettamente interessate dalle misure (art. 3 e 4 LEmb).
Gli istituti finanziari sono tenuti ad attuare le misure coercitive disposte dal Consiglio federale. La SECO può vigilare sul rispetto di tali misure coercitive. Per contro, la LEmb non definisce esplicitamente le modalità secondo cui un istituto finanziario deve organizzarsi né il livello di diligenza necessario. Le misure organizzative non sono pertanto l’oggetto diretto dei controlli effettuati dalla SECO.
Dal canto suo, la FINMA è responsabile della vigilanza sulle prescrizioni prudenziali per quanto concerne l’organizzazione del diritto dei mercati finanziari. Oltre alla necessità di realizzare un sistema di controllo interno efficace, secondo tali prescrizioni gli assoggettati sono tenuti a individuare, limitare e controllare in modo adeguato tutti i rischi, compresi quelli giuridici e di reputazione. Ciò comprende il rispetto delle sanzioni, ma anche la limitazione dei rischi correlati al mancato rispetto o all’elusione delle sanzioni estere. In quest’ottica, nel 202243 la FINMA ha effettuato numerosi controlli in loco per accertare il rispetto da parte degli assoggettati del
42 Negli ultimi anni si è assistito a un rapido aumento della complessità degli affari e della velocità delle transazioni a seguito della crescita della globalizzazione, della digitalizzazione e dello sviluppo di nuove tecnologie e modelli d’affari. In questo contesto dunque il volume dei dati è sensibilmente aumentato. Negli ultimi dieci anni le comunicazioni di sospetto inoltrate a MROS sono decuplicate.
43 Rapporto annuale 2022 FINMA, 20230328-finma-jb22.pdf