Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
diligenza i professionisti del diritto e gli agenti immobiliari32 e inoltre prevede di limitare a 10 000 euro i pagamenti in contanti, allo scopo di prevenire e limitare il riciclaggio di denaro.
Nel quarto rapporto sulla valutazione tra pari relativa alla Svizzera del 2016 (Rapport d’évaluation mutulle «Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – Suisse»)33, il GAFI concludeva che la Svizzera era solo «parzialmente conforme» alla Raccomandazione 22 relativa agli obblighi di diligenza nel settore parabancario, soprattutto per il fatto che un determinato numero di attività non rientrava nell’ambito della LRD. Per quanto concerne il settore immobiliare, il GAFI ha affermato che il settore immobiliare in quanto tale non è coperto dalla LRD. Gli agenti immobiliari non sarebbero quindi considerati intermediari finanziari per l’insieme delle loro attività collegate al commercio di beni immobili, ma soltanto nel momento in cui trasferiscono o versano al venditore l’importo del prezzo di vendita su incarico dell’acquirente (cfr. Raccomandazione 22). Per il GAFI è necessario adottare misure che colmino questa lacuna34.
L’avamprogetto prevede, da un lato, di imporre nuovi obblighi ai professionisti del diritto e ai fornitori di servizi specializzati’ al momento dell’acquisto o della vendita di un bene immobile (cfr. n. 1.1.2.1 e 3.1.2.1). Dall’altro, occorre iscrivere nel registro degli aventi economicamente diritto gli enti esteri che possiedono beni immobili in Svizzera (cfr. n. 3.1.1.2): spesso i casi analizzati hanno carattere internazionale35 e non di rado coinvolgono strutture complesse, talvolta collegate a persone politicamente esposte (PEP) straniere. In definitiva, come misura mirata nell’ambito immobiliare, è opportuno azzerare il valore soglia attualmente fissato a 100 000 franchi per determinare l’applicazione degli obblighi di diligenza nel commercio di beni immobili (acquisto o vendita di immobili) qualora il pagamento venga effettuato o ricevuto in contanti. Dal canto suo l’Associazione Svizzera dell’economia immobiliare (SVIT), nel codice deontologico per i propri membri, ha già stabilito un importo o un controvalore di 15 000 franchi come limite massimo delle transazioni in contanti36. Gli iscritti alla SVIT sono obbligati a rifiutare o interrompere eventuali relazioni d’affari che comportino una sollecitazione o un vincolo ad accettare un trasferimento di fondi o di valori superiore a 15 000 franchi.
L’obiettivo delle misure proposte non è proibire l’uso dei contanti nelle transazioni immobiliari. Gli acquisti di beni immobili in contanti devono continuare a essere possibili senza alcun limite. Se tuttavia accettano o ricevono contanti, i commercianti dovranno rispettare gli obblighi di diligenza. I commercianti che negoziano beni immobili restano comunque liberi di ricorrere a un intermediario finanziario, come è consueto del resto nella maggior parte dei casi nella pratica, e di non sottoporsi a obblighi di diligenza.
1.1.2.3.2 Abbassamento del valore soglia per il commercio di metalli preziosi e pietre preziose
Come già menzionato, dal 1° gennaio 2016 le persone fisiche o giuridiche che, a titolo professionale, negoziano beni e ricevono un pagamento in contanti (commercianti) sono assoggettate alla LRD ’(art. 2 cpv. 1 lett. b LRD) e sono tenute, in caso di pagamenti in contanti pari o superiori a 100 000 franchi, a rispettare determinati obblighi di diligenza ai sensi della LRD. Le disposizioni in questione riguardano anche i commercianti di metalli preziosi e pietre preziose, purché non siano già considerati intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 3 LRD. La Raccomandazione 22 lettera c del GAFI e la sua nota interpretativa impongono ai
32 Direttiva (UE) 2015/849, art. 2 par. 1 punto 3 lett. d)
33 Les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de la Suisse (fatfgafi.org)
34 Rapporto sulla valutazione tra pari relativa alla Svizzera, 2016, pag. 42
35 Nel 2013, in quasi due terzi dei casi il reato preliminare era stato commesso all’estero.
36 Codice deontologico DE, FR, IT.PDF (svit.ch). «I membri di SVIT Svizzera si impegnano, nell’esercizio della loro attività, ad astenersi da tutte le operazioni di cassa e da tutti i trasferimenti di denaro e di valori in conformità con l’Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, se questi superano l’importo o il controvalore di CHF 15 000».