Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

dovrebbe consentire agli intermediari finanziari di fornire tali informazioni in modo rapido ed efficace, su richiesta delle autorità, possibilmente attraverso un «single point of contact», che fungerebbe da partner degli intermediari finanziari e delle autorità. Affinché il meccanismo sia completo, tutte le società dovrebbero però essere obbligate per legge ad avere una relazione d’affari con un intermediario finanziario assoggettato alla LRD. Come variante si potrebbe prevedere un servizio centrale che registri le informazioni sugli intermediari finanziari con i quali una società intrattiene relazioni d’affari. In presenza di una richiesta, il servizio centrale trasmetterebbe la domanda all’intermediario finanziario iscritto nel registro, che a sua volta invierebbe l’informazione in suo possesso sull’avente economicamente diritto. Tale informazione sarebbe verificata innanzitutto dalla società, poi dall’intermediario finanziario, in applicazione della LRD, in via preliminare rispetto all’annuncio al servizio centrale.

Questo meccanismo, al pari del registro, permetterebbe non solo di migliorare l’efficacia degli strumenti a disposizione delle autorità competenti, ma anche di sfruttare le informazioni raccolte dagli intermediari finanziari, senza «duplicarle» in un registro statale, nonché di includere più facilmente le società estere che intrattengono relazioni d’affari con intermediari finanziari svizzeri. A ciò si aggiunge il fatto che sarebbe decentralizzato, il che potrebbe potenzialmente salvaguardare meglio la riservatezza dei dati interessati. Tuttavia, l’obbligo per le società di diritto svizzero di avere un conto bancario in Svizzera era stato respinto nell’ambito del disegno di legge concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale nel 201947. La creazione di una tale piattaforma comporterebbe peraltro pesanti obblighi per il settore finanziario, al quale verrebbe di fatto totalmente delegato il compito di identificare e verificare l’avente economicamente diritto di una società svizzera. Questa ripartizione dei compiti non sarebbe conforme al carattere di diritto pubblico della regolamentazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, né al fatto che le società dovrebbero esse stesse essere la prima fonte di informazione sul loro proprietario effettivo. Per di più, allo stato attuale, il grado di accettazione di un tale meccanismo a livello internazionale sarebbe più limitato e a lungo termine sarà molto più difficile da spiegare e giustificare nel quadro degli sviluppi internazionali. L’UE, in particolare, è fortemente favorevole all’adozione di registri a livello internazionale e molti altri Paesi sono al lavoro per realizzare tali registri o prevedono di farlo (cfr. n. 2.1 per una sintesi dettagliata; p. es. 78 Stati hanno già realizzato un registro simile). Considerato quanto precede, il meccanismo alternativo presenta inconvenienti rilevanti. Le imprese sarebbero inoltre obbligate a intrattenere relazioni con gli intermediari finanziari sottoposti alla LRD e questi ultimi dovrebbero ricoprire il ruolo di sportello informativo degli aventi economicamente diritto. Ebbene, tali proposte di misure hanno suscitato la forte opposizione del settore in occasione dei chiarimenti preliminari informali. Anche i costi conseguenti sarebbero rilevanti, sia per la creazione della piattaforma di comunicazione sia per il suo esercizio (costi in termini di personale probabilmente più elevati rispetto alla tenuta di un registro, dato che ogni richiesta delle autorità su un avente economicamente diritto deve essere elaborata e approvata singolarmente). Tali costi sarebbero in parte sostenuti dal settore finanziario e trasferiti alle società sotto forma di oneri.

1.2.1.2.3 Altre alternative esaminate

Le altre varianti esaminate (creazione di un registro tenuto dall’AFC, di un registro decentralizzato presso i Cantoni, di un meccanismo alternativo che implichi un registro dei conti bancari o di un registro basato sulle informazioni degli intermediari finanziari presso MROS) non sono state accolte.

In particolare, il registro non dovrebbe essere tenuto dall’AFC, in quanto la separazione del registro dei dati fiscali, che si renderebbe necessaria in termini di personale e di tecnologia, sarebbe possibile soltanto a fronte di un dispendio considerevole. Tale concetto andrebbe poi ben al di là del mandato statutario e delle attuali competenze dell’AFC, che comprendono la fiscalità e la vigilanza orientata ai rischi, e implicherebbe la creazione di una struttura del tutto

47 Rif. rapporto h