Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

dispositivo sulle misure organizzative (p. es. regolamentazione interna, direttive) relativo alle sanzioni («design effectiveness»). Tali controlli sono stati effettuati in un’area di interfaccia tra il diritto dei mercati finanziari e la LEmb nonché in coordinamento con la SECO.

Alla luce del contesto internazionale e tenuto conto dell’importanza della piazza finanziaria svizzera è legittimo aspettarsi la massima diligenza da parte degli intermediari finanziari nell’attuazione delle misure organizzative finalizzate a individuare, limitare e controllare i rischi in materia di sanzioni. Occorre chiarire e rafforzare le misure da adottarsi da parte di questi ultimi. Il progetto prevede quindi di modificare la LRD per precisare l’obbligo da parte degli intermediari finanziari di adottare le misure organizzative finalizzate a prevenire la violazione delle sanzioni basate sulla LEmb. Tale obbligo deve applicarsi anche agli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD, come pure ai consulenti assoggettati alla LRD e agli avvocati assoggettati agli obblighi di diligenza conformemente alla LLCA (cfr. sopra il n. 1.1.2.1 e, sul concetto di consulenti, il n. 3.1.2.1). In particolare, questo nuovo obbligo impone agli intermediari finanziari di effettuare un’analisi dei rischi in materia di sanzioni, che deve altresì comprendere i rischi in materia di sanzioni legate al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa, allo scopo di tenere conto dei nuovi requisiti della riveduta Raccomandazione 1 del GAFI. Peraltro, gli intermediari finanziari devono disporre in linea di principio di un sistema informatizzato di controllo delle relazioni d’affari, come pure degli ordinanti e dei beneficiari delle transazioni, in base alle sanzioni.

1.1.2.6 Disposizione sullo scambio di informazioni tra la FINMA e gli organismi di vigilanza

Gli organismi di vigilanza sono responsabili della vigilanza corrente dei gestori patrimoniali indipendenti e dei trustee. Attualmente non esiste una base legale esplicita per uno scambio di informazioni completo tra la FINMA e gli organismi di vigilanza. Questo vale in particolare per le questioni legate alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ma anche in relazione alla LIsFi. Occorre pertanto colmare questa lacuna introducendo lo scambio di informazioni tra la FINMA, gli organismi di vigilanza e gli OAD attraverso i nuovi articoli 29c LRD e 61a LIsFi.

1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta

1.2.1 Nuova legge sulla trasparenza delle persone giuridiche

1.2.1.1 Soluzione proposta

L’obiettivo della regolamentazione proposta è mettere a disposizione delle autorità competenti elencate nell’avamprogetto informazioni adeguate, esatte e aggiornate sugli aventi economicamente diritto delle persone giuridiche e di altri enti giuridici. Il regime vigente non è di fatto sufficiente per soddisfare tale obiettivo., Nel complesso non consente alle autorità penali e amministrative competenti di identificare l’avente economicamente diritto di una società in modo sufficientemente rapido ed efficace. Le autorità penali si concentrano innanzitutto sugli intermediari finanziari, senza tuttavia alcuna garanzia di accesso completo e privo di ostacoli (impossibilità di individuare tutti i conti bancari di una società; non tutte le società hanno un conto bancario in Svizzera). Per quanto concerne le autorità amministrative, il loro accesso all’elenco degli aventi economicamente diritto tenuto dalle società è variabile e in parte dipende dall’avvio di un procedimento penale, il che a sua volta rende comunque complesso per tali autorità svolgere le rispettive mansioni operative.

Il regime vigente non obbliga in maniera esplicita le società a verificare attivamente se le informazioni trasmesse dai propri azionisti sugli aventi economicamente diritto alle quote sociali siano corrette sul piano materiale. Peraltro l’articolo 697j CO non identifica necessariamente la medesima persona individuata dalla LRD, in particolare in caso di società controllate in modo indiretto o attraverso altri strumenti. A queste lacune della disciplina legale si aggiunge la mancanza di controlli degli obblighi legali, che rende difficile individuare potenziali reati e