Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

il Consiglio federale ritiene che gli elementi del sistema di autodisciplina debbano essere preservati ’nella massima misura giuridicamente ammissibile.

1.1.2.3 Modifica del valore soglia per il commercio di beni immobili, metalli preziosi e pietre preziose

1.1.2.3.1 Abbassamento del valore soglia per il commercio di beni immobili

Ad oggi il commercio di beni immobili29 in Svizzera rientra nel campo di applicazione della LRD unicamente attraverso le disposizioni relative ai commercianti30. Comportano pertanto l’esecuzione degli obblighi di diligenza i pagamenti in contanti di importo superiore a 100 000 franchi o i pagamenti effettuati da un intermediario finanziario. Gli operatori del settore immobiliare attivi nel commercio di beni immobili (p. es. agenti immobiliari) sono quindi sottoposti a obblighi di diligenza (p. es. verifica dell’origine dei fondi utilizzati) soltanto se ricevono un importo in contanti superiore a 100 000 franchi o se operano in qualità di intermediari finanziari a titolo professionale.

Il riciclaggio di denaro nel settore immobiliare non è un rischio nuovo e i vari strumenti utilizzati per riciclare denaro in questo settore sono illustrati da numerosi studi condotti a livello nazionale e internazionale31.

L’Ufficio federale di polizia (fedpol) ha analizzato la rilevanza del riciclaggio di denaro nel settore immobiliare in Svizzera per la prima volta nel 2013. I risultati dell’analisi condotta sulle attività di presunto riciclaggio nel mercato immobiliare svizzero (le cui conclusioni restano valide in larga misura anche oggi) dimostrano che il commercio di beni immobili è un settore generalmente molto allettante per coloro che riciclano denaro e che in Svizzera si riscontrano puntualmente casi sospetti, in parte legati al crimine organizzato. I rischi sono piuttosto elevati se nella transazione immobiliare è coinvolta una banca straniera o se la proprietà del bene immobile fa capo a una struttura societaria le cui quote possono essere vendute senza apportare modifiche al registro fondiario. Per le autorità di perseguimento penale è tuttavia molto difficile provare un reato preliminare che il più delle volte è commesso all’estero. D’altra parte le ultime tipologie osservate da fedpol in ordine di tempo, in base alle comunicazioni di sospetto recenti e anonimizzate, attestano l’importanza delle informazioni di cui dispongono i vari attori del settore immobiliare (notai, agenti immobiliari). Al tempo stesso, questi attori non hanno’ incentivi a reagire in caso di transazioni problematiche. Gli intermediari finanziari hanno quindi difficoltà a comprovare o dissipare i propri sospetti o ancora a disporre di informazioni che permettano loro di riconoscere le transazioni immobiliari insolite. Da questo punto di vista i beni immobili offrono molte possibilità di investimento in contanti, anche se dai casi analizzati in Svizzera non risulta che l’acquisto in contanti di un bene immobile rappresenti una pratica diffusa, benché non sia raro effettuare in contanti una parte del pagamento di un bene o di lavori di ristrutturazione.

Sul piano internazionale il GAFI richiede l’assoggettamento di avvocati, notai e altri professionisti del diritto indipendenti e contabili, qualora predispongano o effettuino transazioni per i propri clienti relative, in particolare, all’acquisto o alla vendita di beni immobili, come pure degli agenti immobiliari, qualora siano coinvolti per conto dei propri clienti in transazioni relative all’acquisto o alla vendita di beni immobili (Raccomandazione 22, cfr. anche n. 1.1.2.1). L’UE, ad esempio, nel suo dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro sottopone a obblighi di

29 Cfr. art. 15 ORD.

30 Cfr. la definizione dell’art. 2 cpv. 1 lett. b LRD: persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).

31 Cfr. p. es. Transparency International Suisse, Offene Türen für illegale Gelder Schlupflöcher für Geldwäscherei im Schweizer Immobiliensektor, rapporto dell’ott. 2017; Global Financial Integrity, Acres of Money Laundering: A Comparative Analysis of Real Estate Money Laundering Regulations in the G7, rapporto dell’ago. 2021.