Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
che copre già tutte le persone giuridiche svizzere. Le persone giuridiche di diritto svizzero saranno tenute a iscrivervisi, al pari di alcune categorie di enti giuridici di diritto estero (cfr. art. 2). Il registro non sarà accessibile al pubblico, ma resterà riservato alle autorità designate dalla legge, nonché agli intermediari finanziari e ai consulenti assoggettati alla LRD e agli avvocati che esercitano un’attività ai sensi dell’articolo 13a LLCA (cfr. art. 28). L’accesso è tuttavia previsto soltanto nell’ambito dell’adempimento dei rispettivi obblighi di diligenza in materia di riciclaggio di denaro. Un maggiore accesso al registro a fini privati non apporta un valore aggiunto rilevante sul piano della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e rappresenta un pregiudizio sproporzionata del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali contro un utilizzo abusivo tenuto conto dell’interesse pubblico limitato45. L’accesso al registro sulla base della presentazione di un interesse legittimo non è nemmo richiesto dalla Raccomandazione 24 del GAFI (cfr. anche il n. 2.1 e il commento all’art. 28). In alcuni casi l’accesso al registro sulla base della dimostrazione di un interesse pubblico prevalente può tuttavia risultare dalla legge del 17 dicembre 200446 sulla trasparenza (LTras).
L’avamprogetto prevede inoltre obblighi per le società, in parte nuovi, tesi a completare il regime vigente per identificare, verificare e all’occorrenza aggiornare le informazioni sul loro avente economicamente diritto (cfr. art. 6). Gli azionisti e gli aventi economicamente diritto sono tenuti a collaborare all’esecuzione di tali doveri.
Nell’intento di garantire la qualità di tale registro, un’autorità di controllo collegata al DFF sarà incaricata di effettuare controlli e sanzionare eventuali violazioni degli obblighi di identificazione e di annuncio (cfr. art. 33 segg.). I controlli si basano su un’analisi dei rischi.
Una soluzione che contempla l’istituzione di un registro è già stata adottata nel 2015 dall’UE a livello di regolamento e beneficia di un’accettazione sempre più ampia sul piano internazionale (impegno politico per l’introduzione di un tale registro rilevato in oltre 100 Stati e attuazione in 78 Stati, tra cui in particolare in tutti i Paesi membri dell’UE e nel Regno Unito o negli Stati Uniti, cfr. anche n. 2.1).
L’avamprogetto prevede infine l’introduzione di determinati obblighi di annuncio alla società e ai registri pertinenti da parte di amministratori o gestori e di soci o azionisti che agiscono a titolo fiduciario (cfr. art. 12–15).
Spiegazioni più dettagliate sulle soluzioni scelte sono disponibili ai numeri 3.1.1.1–3.1.1.8.
1.2.1.2 Alternative esaminate
1.2.1.2.1 Status quo
Alla luce degli obiettivi di un’attuazione efficace e degli sviluppi politici, sia a livello nazionale che internazionale, nonché delle loro potenziali ripercussioni sulla piazza economica e finanziaria svizzera, lo status quo non è un’opzione plausibile. Tale opzione non sarebbe compatibile con l’obiettivo di preservare e rafforzare l’integrità della piazza finanziaria.
1.2.1.2.2 Meccanismo alternativo
Quale meccanismo alternativo è stata valutata la possibilità di creare una piattaforma centrale di comunicazione, che permetta alle autorità di accedere alle informazioni sugli aventi economicamente diritto che sono già raccolte, verificate e conservate dagli intermediari finanziari. Tale piattaforma potrebbe essere gestita dal DFF e/o dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), senza bisogno di creare un registro separato. Il meccanismo introdotto
45 Cfr. al riguardo CGUE, sentenza del 22 nov. 2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20, WM e Sovim contro Luxembourg Business Registers
46 RS 152.3