Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

rimette in discussione l’efficienza del sistema delle sanzioni penali (art. 327 e 327a del Codice penale [CP]44).

L’avamprogetto permette di colmare tali lacune: rafforza le regole in materia di trasparenza, le uniforma (una sola disciplina legale, con obblighi e sanzioni identici per tutte le forme societarie, armonizzata con quella della LRD) e ne migliora l’attuazione, introducendo misure di verifica al livello degli enti giuridici e realizzando una vigilanza proporzionata ed efficace delle informazioni contenute nel registro (una progressione di misure adottate da un’autorità di controllo specializzata, anziché sanzioni penali che dovrebbero essere pronunciate in modo sistematico in caso di reato, ma che raramente lo sono nella pratica).

Le misure proposte tengono conto anche dell’evoluzione degli standard internazionali, soprattutto della revisione della Raccomandazione 24 del GAFI. I principali elementi di tale revisione dello standard internazionale sono i seguenti (cfr. anche il commento ai singoli articoli sull’impatto di queste modifiche):

i) è stato ridefinito e rafforzato l’approccio alla raccolta delle informazioni sull’avente economicamente diritto. Al fine di consentire un accesso rapido ed efficace da parte delle autorità competenti a informazioni adeguate, affidabili e aggiornate sull’avente economicamente diritto, la Raccomandazione 24 modificata prevede la raccolta di informazioni sull’avente economicamente diritto da parte delle società e la realizzazione di un registro tenuto da un’autorità o un organismo pubblico o ancora l’adozione di un meccanismo alternativo efficace. I Paesi dovrebbero inoltre decidere quale opzione scegliere in funzione del rischio, del contesto e della materialità (p. es. l’importanza del settore finanziario) propri della rispettiva Giurisdizione;

ii) le esigenze legate alla natura delle informazioni sull’avente economicamente diritto sono state precisate con definizioni vincolanti: i Paesi devono ora accertarsi che l’informazione sul beneficiario effettivo sia adeguata, affidabile e aggiornata. Le esigenze si applicano alle società e alle diverse altre fonti di informazione (registro, intermediari finanziari);

iii) sono stati rafforzati la trasparenza e i controlli relativi alle relazioni dei fiduciari («nominee»); sono state adottate nuove definizioni («nominator», «nominee director», «nominee shareholder»). Anche le misure applicabili ai «nominee» sono state rafforzate con diversi obblighi di annuncio alla società e ai registri pertinenti, come pure con l’obbligo di mettere le informazioni annunciate a disposizione di un’autorità o con l’obbligo per un’autorità di accedervi attraverso un meccanismo alternativo;

iv) sono stati rafforzati la trasparenza e i controlli relativi alle azioni al portatore: il nuovo standard propone di vietare azioni al portatore sotto forma di titoli cartacei, ma permette di conservare azioni al portatore dematerializzate e azioni al portatore di società quotate in borsa (art. 622 cpv. 1bis CO);

v) un Paese dovrà effettuare un’analisi dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo relativi alle persone giuridiche la cui costituzione è avvenuta all’estero, qualora presentino un legame sufficiente con il Paese, e adottare misure per contrastare i rischi individuati.

Di seguito sono illustrati i principali elementi dell’avamprogetto finalizzati a tenere conto degli aspetti menzionati.

La regolamentazione introduce un registro federale nel quale verranno iscritti gli aventi economicamente diritto delle persone giuridiche. Tale registro sarà tenuto dal DFGP, in modo da sfruttare l’infrastruttura e il know-how disponibili presso le autorità del registro di commercio,