Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
misure volte a porre rimedio alle carenze individuate nel 2016 in relazione alla Raccomandazione 22.
La Raccomandazione 22 del GAFI esige anche l’assoggettamento dei commerciati di metalli preziosi e dei commercianti di pietre preziose allorquando effettuano operazioni con un cliente pari o superiori a 15 000 USD/EUR.
Unione europea
L’UE impone obblighi di vigilanza alle professioni forensi e agli agenti immobiliari nell’ambito delle proprie misure antiriciclaggio (cfr. n. 2.2). La direttiva (UE) 2015/849 si applica quindi parimenti agli «agenti immobiliari»138, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di beni immobili, ma solo in relazione alle operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10 000 euro. Inoltre, la stessa direttiva si applica anche ad «altri soggetti che negoziano beni, quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 10 000 euro, indipendentemente dal fatto che la transazione si effettuata con un’operazione unica con diverse operazioni che appaiano collegate»139. Di conseguenza, i soggetti obbligati dalla suddetta direttiva sono tenuti ad adottare misure di adeguata verifica della clientela qualora ricevano denaro contante per un importo pari o superiore a 10 000 euro.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
3.1.1 Nuova legge sulla trasparenza delle persone giuridiche
3.1.1.1 In generale
L’avamprogetto di una nuova legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche accorpa le norme esistenti in materia di trasparenza delle persone giuridiche e dei rispettivi aventi economicamente diritto (attualmente inserite nel CO, nella LAAF e nel CP), al fine di unificarle e consolidarle. L’avamprogetto mira a garantire un accesso rapido ed efficace da parte delle autorità competenti alle informazioni riguardanti l’avente economicamente diritto di un ente giuridico. A tal fine, stabilisce che gli enti interessati siano tenuti a identificare le persone che sono i loro aventi economicamente diritto e a verificare tali informazioni in maniera opportuna. In seguito, dovranno annunciarli al nuovo registro federale degli aventi economicamente diritto, che sarà tenuto dall’Ufficio federale di giustizia (UFG). Il registro consente quindi di identificare le persone che controllano effettivamente i soggetti svizzeri o esteri che vi figurano. Il suo carattere centralizzato consente alle autorità competenti di accedere più facilmente alle informazioni. In tal modo, il registro contribuisce in maniera più efficace ed effettiva alla lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la criminalità economica. In particolare, rafforza l’attuazione delle norme in materia di corruzione, delle leggi fiscali, delle misure basate sulla LEmb e delle sanzioni economiche, dell’assistenza amministrativa fiscale, delle regolamentazioni in materia di appalti pubblici e delle regolamentazioni sull’acquisto di fondi da parte di persone estere.
La nuova normativa consentirà inoltre di tenere conto delle Raccomandazioni del GAFI, modificate nel 2022, che impongono ai Paesi di predisporre meccanismi volti a garantire l’adeguatezza, l’affidabilità e l’aggiornamento delle informazioni relative all’avente economicamente diritto (cfr. anche il n. 1.2.1.1 con riferimento alla revisione della Raccomandazione. 24). La stessa normativa adotta il «multi-pronged approach» (approccio su più fronti) raccomandato a livello internazionale, ossia il ricorso a una combinazione di meccanismi diversi per raccogliere informazioni sull’avente economicamente diritto e metterle a disposizione delle autorità competenti. Gli obblighi a carico delle società («company approach») si sommano pertanto a quelli di registrazione («registry approach»), senza sostituirli, mentre gli intermediari finanziari sono soggetti ai propri obblighi di
138 Articolo 2 paragrafo 1 punto 3 lettera d)
139 Articolo 2 paragrafo 1 punto 3 lettera e)