Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
diligenza. L’avamprogetto mira anche a dare attuazione ad alcune raccomandazioni formulate per la Svizzera dal Forum globale, intese in particolare ad assicurare che l’obbligo a carico delle società di tenere un elenco degli aventi economicamente diritto sia oggetto di un’adeguata vigilanza.
3.1.1.2 Persone giuridiche ed enti sottoposti alla legge
La normativa si applica innanzitutto alle persone giuridiche di diritto svizzero (SA, Sagl, SICAV/SICAF, cooperative, associazioni tenute a iscriversi nel registro di commercio e fondazioni). Sono previste esenzioni, a determinate condizioni, per le società quotate, gli istituti di previdenza e le persone giuridiche i cui diritti di partecipazione sono detenuti da enti pubblici. Per quanto riguarda le associazioni, solo quelle che hanno l’obbligo di iscriversi nel registro di commercio (art. 61 cpv. 2 Codice civile [CC]140) saranno assoggettate alla nuova legge. Inoltre, per determinate categorie di enti sono previste disposizioni di accertamento e di verifica semplificate, nonché una procedura semplificata di annuncio. Tali esenzioni e agevolazioni mirano a tenere conto dei rischi di abuso limitati che presentano questi enti in considerazione della loro forma giuridica, della loro struttura o di altri regimi giuridici a loro applicabili.
La normativa prevede inoltre l’iscrizione nel registro di certe persone giuridiche o degli enti giuridici di diritto estero, ossia quelle persone giuridiche o quegli enti giuridici di diritto estero che hanno una succursale iscritta nel registro di commercio, hanno l’amministrazione effettiva in Svizzera, oppure sono proprietari o si impegnano ad acquisire un fondo in Svizzera. Rispetto agli enti svizzeri, le società estere presentano un rischio maggiore nell’ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, come confermato dall’analisi dei rischi condotta dal GCRF) nel rapporto del 2017, attualmente in fase di aggiornamento al 2023. Tale approccio concorda anche con quello della Raccomandazione 24 del GAFI, che introduce diverse misure volte a limitare i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo associati alle persone giuridiche integrate all’estero. Un Paese deve condurre un’analisi dei rischi legati alle persone giuridiche costituite all’estero aventi un nesso sufficiente con il Paese stesso e adottare misure per ovviare ai rischi identificati. Il Forum globale raccomanda anche alla Svizzera di introdurre una sorveglianza dell’obbligo di tenuta dell’elenco dei legittimi proprietari degli enti giuridici di diritto estero aventi la propria amministrazione effettiva in Svizzera e di garantire un’efficace applicazione di tale obbligo, senza tuttavia richiedere l’iscrizione dell’avente economicamente diritto di tali società.
3.1.1.3 Obblighi degli enti sottoposti alla nuova legge e delle altre parti interessate (accertamento, verifica, aggiornamento, documentazione)
Le società o altri enti giuridici assoggettati alla nuova legge devono disporre di informazioni affidabili relative al proprio avente economicamente diritto. Tale obbligo rappresenta l’elemento base che consente agli enti interessati di trasmettere informazioni di qualità al registro e di informare correttamente un intermediario finanziario in applicazione dell’articolo 4 LRD.
Il primo obbligo della società è quindi quello di accertare i suoi aventi economicamente diritto e di verificare le informazioni ricevute con la diligenza richiesta dalle circostanze. A tal fine, sono stati integrati gli obblighi previsti dalla normativa vigente (annuncio da parte dell’azionista; tenuta dell’elenco degli annunci da parte della società): da un lato, le norme sull’accertamento dell’avente economicamente diritto previste dall’articolo 697j e seguenti CO sono state riviste per garantire la coerenza con la LRD; dall’altro, la società stessa deve accertare e verificare l’identità dell’avente economicamente diritto oltre che documentare le informazioni raccolte in maniera adeguata. A tal fine, la società si basa principalmente sugli annunci ricevuti dagli azionisti, dai soci o anche dall’avente economicamente diritto e può richiederne la collaborazione qualora le informazioni necessarie non siano sistematicamente disponibili (in particolare nei casi di controllo indiretto o quando il controllo è esercitato in altro modo). La portata dell’obbligo di verifica dipende dalle circostanze di fatto: una società unipersonale («SA unipersonale») o una PMI di piccole dimensioni
140 RS 210