Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
3.3.3 Verifica dei requisiti formali
La nuova legge impone agli enti giuridici di documentare l’informazione sul loro avente economicamente diritto (cfr. art. 7 LTPG), ma non prevede alcun requisito formale in proposito. Le società possono quindi scegliere la forma più appropriata a seconda delle circostanze, tenendo conto della propria struttura e della complessità delle relazioni intercorrenti con i loro aventi economicamente diritto nonché delle proprie capacità informatiche.
Dal momento che gli annunci al nuovo registro avvengono esclusivamente in forma elettronica (art. 22 LTPG, ad eccezione delle informazioni trasmesse dalle autorità del registro di commercio), la legge non prevede l’obbligo di trasmettere i dati per scritto.
La revisione parziale della LRD non prevede nuovi requisiti formali. Il secondo periodo del nuovo articolo 23 capoverso 7 LRD consente a fedpol di impartire istruzioni in merito allo standard dei dati, sebbene gli intermediari finanziari restino liberi di scegliere la modalità di invio delle comunicazioni di sospetto («automatica»149, «semiautomatica»150 o «manuale»151[modulo online]).
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche
Art. 1 Oggetto e scopo
L’avamprogetto riunisce le norme vigenti in materia di trasparenza delle persone giuridiche e di identificazione dei loro aventi economicamente diritto (contenute attualmente nel CO, nella legge del 23 giu. 2006152 sugli investimenti collettivi, nella LBCR, nella LAAF e nel CP) al fine di unificarle e rafforzarle. Le completa estendendo gli obblighi di trasparenza a determinati enti giuridici di diritto estero (cfr. art. 2 cpv. 2).
Come previsto dal capoverso 2, l’avamprogetto disciplina gli obblighi di accertamento, di verifica e di annuncio degli aventi economicamente diritto delle persone giuridiche del diritto privato svizzero e di determinati enti giuridici di diritto estero (lett. a, cfr. art. 6−11). Introduce nuovi obblighi per gli amministratori, i gestori, gli azionisti e i soci che operano in qualità di fiduciari (lett. b, cfr. art. 12−15). Disciplina inoltre il nuovo registro federale degli aventi economicamente diritto (lett. c, cfr. art. 18−38) e in particolare stabilisce le regole relative al suo contenuto (art. 26) e al suo accesso (art. 28).
Per i trust – un costrutto giuridico che non esiste nel diritto svizzero e non risponde alla nozione di persona giuridica o ente giuridico – è previsto un regime a sé stante (cpv. 3). Conformemente alle norme sulla trasparenza definite dalla Raccomandazione 25, il trust non deve essere iscritto in alcun registro. L’accesso da parte delle autorità competenti alle informazioni sugli aventi economicamente diritto del trust è garantito da altri obblighi di identificazione e di verifica a carico del trustee. L’articolo 16 AP-LTPG prevede ora l’accesso anche per i trustee non professionali, mentre i trustee professionali sono già sottoposti a detti obblighi in virtù della LRD.
Il capoverso 4 enuncia lo scopo della nuova regolamentazione, ossia mettere a disposizione delle autorità informazioni adeguate, esatte e aggiornate sugli aventi economicamente diritto delle società e di altre persone giuridiche al fine di dare attuazione al «multi-pronged
149 Con l’ausilio di un applicativo sviluppato internamente, gli intermediari finanziari possono importare i dati necessari in un file XML, successivamente caricato sul portale goAML. Ciò non richiede ulteriori azioni manuali da parte degli intermediari finanziari.
150 Gli intermediari finanziari possono caricare i propri file XML in goAML; date le risorse limitate o i costi dello sviluppo di un sistema di elaborazione dati perfettamente compatibile con le esigenze di goAML, i dati devono poi tuttavia essere completati manualmente in goAML.
151 Gli intermediari finanziari inseriscono manualmente la comunicazione direttamente in goAML.
152 RS 951.31