Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

approach» (cfr. n. 4.1.1). La trasparenza che ne consegue è intesa a prevenire l’utilizzo di strutture giuridiche a fini criminali o abusivi. Rafforza l’azione delle autorità, segnatamente penali, consentendo loro di accertare e, se del caso, sanzionare più efficacemente le persone che traggono effettivamente profitto da una società. In questo modo, l’avamprogetto rafforza la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonché la criminalità economica in senso ampio. Le informazioni sull’avente economicamente diritto di una società sono utili anche ai fini dello svolgimento di altri compiti legali, tra cui l’attuazione delle leggi in materia di assistenza amministrativa fiscale e delle leggi fiscali. In particolare, tali informazioni devono permettere di identificare gli averi controllati dalle persone contro le quali la Svizzera ha adottato misure in applicazione della LEmb e di impedirne l’elusione. Le regole che disciplinano l’utilizzo delle informazioni del registro sono precisate nell’articolo 28.

Art. 2 Campo d’applicazione

L’articolo 2 definisce il campo d’applicazione della nuova legge: secondo il capoverso 1, comprende tutte le persone giuridiche del diritto privato federale, fatte salve le associazioni che non sono tenute a iscriversi nel registro di commercio.

Le società anonime (art. 620 segg. CO), le società in accomandita per azioni (art. 764 segg. CO), le società a garanzia limitata (art. 772 segg. CO) e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) devono già tenere un elenco degli aventi economicamente diritto. L’obbligo sarà invece nuovo per le società cooperative, le fondazioni e le associazioni tenute a iscriversi nel registro di commercio (art. 61 cpv. 2 CC). Si noti tuttavia che queste forme di società dovevano già essere in grado di accertare i loro aventi economicamente diritto per ottemperare alle prescrizioni della LRD all’avvio di una relazione d’affari.

L’esclusione delle società cooperative, che nel 2012 era motivata dall’obbligo di avere almeno sette membri e dunque dall’impossibilità di superare individualmente la soglia del 25 per cento e divenire un avente economicamente diritto, non appare di fatto più giustificata: la società cooperativa può integrare persone giuridiche, tra cui società di capitali detenute a loro volta da altre persone giuridiche o fisiche. È quindi del tutto possibile che più soci di una cooperativa o una loro maggioranza siano controllati indirettamente dallo stesso avente economicamente diritto; è altresì possibile che una stessa persona fisica controlli la cooperativa in altro modo, ad esempio tramite accordi con i soci sulle modalità di esercizio del loro diritto di voto. Una cooperativa può peraltro essere utilizzata come società di domicilio e rappresentare un rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo comparabile a quello di una società di capitali. È pertanto necessario includerle nel campo d’applicazione dell’avamprogetto.

Saranno assoggettate alla nuova legge anche le società in accomandita per azioni e le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (anche se queste ultime non sono persone giuridiche). Non vi è motivo infatti di trattarle in modo diverso e le informazioni sui loro aventi economicamente diritto possono essere altresì rilevanti per le autorità.

Nel campo d’applicazione dell’avamprogetto rientrano anche le associazioni tenute a iscriversi nel registro di commercio e le fondazioni: hanno infatti personalità giuridica e possono quindi acquisire diritti e obblighi, incluso un patrimonio economico, nonché impegnarsi contrattualmente con terzi in nome proprio. Possono inoltre avere attività economiche, gestire un’impresa o essere a loro volta controllate da un’altra persona giuridica. Per quanto le fondazioni e le associazioni non sempre dispongano di un avente economicamente diritto ai sensi della definizione fornita dall’articolo 4 capoverso 1, possono cionondimeno essere utilizzate per trasferire fondi di origine illecita o a fini illeciti o per occultare il beneficiario effettivo di una transazione, come emerso da varie cause penali recenti («retrocessioni», bonus o donazioni a favore di fondazioni controllate indirettamente da persone che volevano celare il proprio coinvolgimento in una transazione o beneficiare di prestazioni illecite). In questi casi, le difficoltà di accertamento da parte delle autorità della persona che controlla l’associazione o la fondazione