Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

informazioni fiscali156. I rapporti di valutazione del Forum globale indicano anche le forme giuridiche previste in ogni Paese157. Quanto alle diverse forme di «partnership», bisognerà esaminare tali forme per determinare se si avvicinino più a una società di capitali del tipo della Sagl o a una società di persone del tipo della società in nome collettivo. Nella classificazione, tutti gli enti giuridici di diritto estero aventi la stessa forma giuridica saranno classificati allo stesso modo. Nell’ambito della sua attività, l’autorità di controllo può pubblicare chiarimenti sulle forme giuridiche estere registrate e non registrate (p. es. sotto forma di domande frequenti, cfr. art. 33 cpv. 2 lett. a). I trust non rientrano nella definizione di «persona giuridica» o «ente giuridico di diritto estero» ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2.

Infine, ai sensi del capoverso 3, anche i trustee sono sottoposti a una disposizione dell’avamprogetto (art. 16), sempreché non siano già sottoposti alla LRD. In funzione del principio di territorialità, solo i trustee che hanno un domicilio (o una sede) in Svizzera e che amministrano effettivamente il trust estero in Svizzera sono sottoposti agli obblighi di accertamento e di documentazione degli aventi economicamente diritto prescritti dall’avamprogetto.

Art. 3 Esclusione

L’articolo 3 esclude determinate categorie di persone giuridiche dal campo d’applicazione della legge, in linea con l’approccio basato sul rischio previsto dalla Raccomandazione 1 del GAFI. L’esclusione è giustificata dal loro profilo di rischio molto limitato o dall’esistenza di altre norme giuridiche che consentono di conseguire la trasparenza perseguita dall’avamprogetto. L’iscrizione di queste persone giuridiche nel registro degli aventi economicamente diritto non rappresenterebbe un reale plusvalore per la lotta contro la criminalità finanziaria e imporrebbe un onere amministrativo inutile o ridondante.

Sono innanzitutto escluse le imprese pubbliche, ossia le persone giuridiche i cui diritti di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in borsa (lett. a). Quest’esclusione è in linea con il diritto vigente (cfr. art. 697j cpv. 3 CO), con la direttiva (UE) 2015/849 sul riciclaggio di denaro (cfr. art. 3 n. 6 lett. a punto i) e con le linee guida del GAFI158. È inoltre giustificata ai sensi delle disposizioni relative alla pubblicità delle partecipazioni applicabili alle società quotate (art. 120 della legge del 19 giugno 2015159 sull’infrastruttura finanziaria [LInFi]): se un investitore raggiunge una data percentuale dei diritti di voto in un’impresa quotata (direttamente o indirettamente o in qualsiasi altro modo che, in definitiva, possa conferire il diritto di voto sui titoli di partecipazione), deve dichiararlo sia all’impresa che all’organo per la pubblicità delle partecipazioni. Tali informazioni sono pubblicate. Le partecipazioni nelle società quotate sono quindi pubbliche, sin dalla soglia del 3 per cento: i requisiti di trasparenza a cui queste imprese sono sottoposte sono dunque sufficienti.

Possono usufruire dell’esclusione le società quotate in una borsa svizzera ai sensi dell’articolo 26 lettera b LInFi o in una borsa estera sottoposta a obblighi di pubblicità equivalenti a quelli dell’avamprogetto. L’esclusione si applica anche alle filiali controllate per più del 75 per cento da una società quotata: in tal caso, infatti, è escluso che un’altra persona possa controllare la filiale direttamente o indirettamente rientrando nella definizione di avente economicamente diritto ai sensi dell’articolo 4; la filiale dovrebbe infatti necessariamente ed esclusivamente annunciare in qualità di aventi economicamente diritto i dirigenti della società quotata, ma tale informazione è già pubblica e non aggiungerebbe nulla al registro degli aventi economicamente diritto. Si noti che se una società quotata detiene una filiale per una quota

156 Cfr. criterio di verifica 1.1, Handbook for peer reviews 2016–2022, consultabile all’indirizzo: www.oecd.org/tax/transparency/documents/key-publications-and-documents.htm#EOIR.

157 Consultabili all’indirizzo: www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-peer-reviews_2219469x. I rapporti di valutazione si interessano anche di altre forme giuridiche (p. es. fondazioni).

158 GAFI, Linee guida, Raccomandazione 24, par. 155.

159 RS 958.1