Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 65Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
Si osserva che, se un ente appartenente a una di queste categorie speciali è coinvolto nella catena di controllo, ossia controlla a sua volta una persona giuridica, i criteri dell’articolo 5 sono applicabili anche per determinare l’avente economicamente diritto di tale persona giuridica.
- SICAV (cpv. 1)
La SICAV è una società autonoma disciplinata da una legge speciale (art. 36 cpv. 1 LICol), nonché da alcune disposizioni del CO applicabili per analogia (cfr. art. 37 cpv. 1 LICol). Il suo capitale è suddiviso in azioni di imprenditore e azioni di investitore.
La disposizione sancita dal capoverso 1 corrisponde al diritto vigente e tiene conto delle specificità della SICAV. Prevede che solo gli azionisti imprenditori possano essere identificati come aventi economicamente diritto di una SICAV.
In quanto investimento collettivo di capitale aperto, né il capitale né il numero delle azioni di una SICAV è predeterminato. L’assoggettamento della SICAV a un obbligo di annuncio sulla base di una percentuale della partecipazione al capitale azionario o dei voti sarebbe difficile da realizzare per la categoria degli azionisti investitori. Lo status degli azionisti investitori, che hanno in generale diritto al rimborso della propria quota, si distingue peraltro da quello degli azionisti imprenditori, le cui qualifiche comprendono l’autorizzazione rilasciata alla SICAV e al soggetto cui spetta prendere la decisione di scioglierla (cfr. art. 41 cpv. 3 LICol). I fondi propri computati nella SICAV sono peraltro soltanto quelli conferiti dagli azionisti imprenditori (cfr. art. 55 cpv. 1 dell’ordinanza del 22 novembre 2006162 sugli investimenti collettivi). A differenza degli azionisti imprenditori, gli azionisti investitori rappresentano di fatto investitori che collocano il proprio patrimonio in un fondo d’investimento collettivo di capitale e non hanno la possibilità di esercitare un controllo effettivo sulla SICAV. Queste specificità sono state considerate sufficienti per mantenere l’eccezione all’obbligo di annuncio previsto dall’articolo 46a LICol per gli azionisti investitori della SICAV.
- Associazioni e fondazioni (cpv. 2 e 3) in relazione con l’articolo 8
Le persone giuridiche secondo il CC (associazioni e fondazioni) rientrano nel campo d’applicazione della legge (cfr. art. 2). Occorre tuttavia tenere conto delle loro specificità: le fondazioni svizzere, a differenza delle società commerciali o delle associazioni, non hanno né proprietari né membri e sono sottoposte alla vigilanza dello Stato (fatta eccezione per le fondazioni familiari e le fondazioni ecclesiastiche). Il loro obiettivo è destinare beni a uno scopo speciale, molto spesso di pubblico interesse, sulla base di un atto irrevocabile del fondatore. Quanto alle associazioni, perseguono in linea di principio uno scopo ideale (anche se la giurisprudenza non esclude gli scopi economici, purché l’associazione non sfrutti un’impresa163). In pratica, la stragrande maggioranza delle associazioni e fondazioni, spesso di piccole dimensioni, ha uno scopo di pubblica utilità. La definizione dell’articolo 4 sembra mal applicarsi a tali strutture (segnatamente per l’assenza di un proprietario e considerati i diritti limitati del fondatore, dei membri del consiglio di fondazione e dei beneficiari sul patrimonio della fondazione) e si scontrerebbe spesso con problemi d’interpretazione. L’articolo 5 adatta dunque in maniera appropriata i criteri dell’articolo 4 alla categoria delle fondazioni e delle associazioni, al fine inoltre di stabilire regole di trasparenza semplificate per la maggior parte di esse, considerato il basso profilo di rischio che le caratterizza (cfr. art. 8 e 21). Se una fondazione controlla una persona giuridica (p. es. nel caso delle fondazioni d’impresa o se una fondazione detiene quote di una società nel suo patrimonio), i criteri dell’articolo 5 capoverso 3 sono applicabili anche per accertare l’avente economicamente diritto di tale persona giuridica.
In una fondazione, è considerato avente economicamente diritto il membro di livello gerarchico più elevato dell’organo direttivo, ossia di regola il presidente del consiglio di fondazione ove
162 RS 951.311
163 DTF 90 II 333