Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
che una sola persona sia al tempo stesso titolare e avente economicamente diritto di una società.
Esistono diverse categorie di aventi economicamente diritto in funzione della natura del controllo che esercitano.
Per «avente economicamente diritto» si intende innanzitutto qualsiasi persona fisica che detenga una partecipazione pari o superiore al 25 per cento del capitale o dei voti (cpv. 1 lett. a). La soglia del 25 per cento corrisponde a quella del diritto vigente (sia art. 697j CO sia art. 4 LRD, per quanto riguarda le società operative), nonché alla soglia delle pertinenti raccomandazioni internazionali. Si noti che ai sensi della LRD gli intermediari finanziari possono dover accertare persone aggiuntive che controllano quote più basse della società. In particolare, le regolamentazioni vigenti obbligano gli intermediari finanziari ad accertare qualsiasi persona che detiene una partecipazione in una società di domicilio, senza stabilire un valore soglia, poiché tale tipologia di società può essere utilizzata come strumento finanziario. Questa distinzione non è ripresa dall’articolo 4: la soglia del 25 per cento è applicabile in maniera generale, a ogni tipo di persona giuridica e indipendentemente dal tipo di attività (società operativa e società di domicilio). L’avamprogetto di legge predilige quindi la definizione di una regola generale chiara e di facile applicazione, che non va oltre gli standard internazionali. Questa soluzione semplifica il trattamento da parte delle autorità (autorità del registro e autorità di controllo), che non devono verificare se una società ha o non ha attività operative.
In una società anonima, per determinare la soglia del 25 per cento del capitale fungerà da base l’importo del capitale iscritto nel registro di commercio. Se una società ha diverse categorie di titoli di partecipazione, queste vanno sommate; lo stesso vale per il capitale azionario e il capitale di partecipazione. Le azioni e i buoni di godimento detenuti da una persona sono quindi sommati per determinare il valore soglia del 25 per cento del capitale. Per contro, i buoni di godimento, i diritti di acquisizione ulteriore di azioni o di titoli di partecipazione, quali i diritti di conversione ai sensi dell’articolo 653b CO, non devono essere considerati in questo ambito bensì nell’ambito del controllo in altro modo (lett. b).
Per quanto riguarda la soglia del 25 per cento dei voti, questa sarà calcolata sulla base dell’insieme dei diritti sociali, compresi i diritti privilegiati. Non sono invece inclusi i buoni di partecipazione che non sono legati a diritti di voto.
La partecipazione può essere detenuta direttamente (l’avente economicamente diritto è titolare di almeno il 25 % delle azioni della società in questione) o indirettamente (p. es. l’avente economicamente diritto detiene il 100 % del capitale di una società, che a sua volta controlla almeno il 25 % delle azioni della società in questione).
Il controllo indiretto può essere acquisito tramite il controllo di più del 50 per cento dei diritti di voto o delle quote di una società intermedia, che detiene o controlla a sua volta più del 25 per cento dei diritti di voto o delle quote della società. Si tratta in questo caso di persone fisiche che controllano direttamente o indirettamente una società (ossia più del 50 % dei diritti di voto e/o delle quote), la quale a sua volta controlla o possiede più del 25 per cento dei diritti di voto o delle quote dell’ente in questione. La partecipazione maggioritaria può essere diretta, ma può anche derivare da una catena di controllo verticale (ossia quando una persona fisica detiene una partecipazione maggioritaria nella società che possiede più del 25 per cento tramite quote maggioritarie in altre persone giuridiche intermedie) o una catena di controllo orizzontale (p. es. quando una persona fisica esercita un controllo su diverse società che detengono collettivamente più del 25 % dell’ente).
La partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 4 può essere detenuta da una sola persona o, d’intesa, da più persone. Il concetto di azione d’intesa è ripreso dall’articolo 120 LInFi, di modo che i principi del diritto borsistico in materia si applichino anche in questo contesto.