Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
compresa tra il 25 e il 75 per cento, la filiale non è interamente esente, ma si applicano disposizioni semplificate per gli obblighi di accertamento e di annuncio (cfr. art. 6 cpv. 3 e art. 18 cpv. 3).
Sono altresì esclusi dagli obblighi prescritti dall’avamprogetto gli istituti di previdenza professionale, in considerazione del loro profilo di rischio limitato e delle norme giuridiche a cui sono sottoposti in virtù della legge federale del 25 giugno 1982160 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; lett. b). Ciò riguarda anche gli istituti di libero passaggio, gli istituti del 3° pilastro, gli istituti di previdenza nel regime sovraobbligatorio (fondi patronali o fondazioni di finanziamento) e le fondazioni di investimento. Sono infatti sottoposti alla vigilanza dell’autorità federale o cantonale competente e iscritti nell’elenco degli istituti della previdenza professionale soggetti a vigilanza (cfr. art. 61 LPP e art. 3 cpv. 2 lett. b dell’ordinanza del 10 e 22 giu. 2011161 concernente la vigilanza nella previdenza professionale). Quanto al loro profilo di rischio, la composizione dell’organo supremo dell’istituto di previdenza è disciplinata dalla normativa (art. 51 LPP), come pure le sue modalità di designazione e i suoi compiti (art. 51a LPP). Un terzo non potrebbe quindi assumere il controllo degli averi della fondazione o esserne l’avente economicamente diritto per altri motivi. Inoltre, diversamente da quanto accade in alcuni Paesi esteri, in Svizzera le prescrizioni vigenti non consentono di creare pseudo-fondazioni di previdenza controllate da una sola persona, potenzialmente esposte al rischio di abusi.
Infine, sono escluse le persone giuridiche i cui diritti di partecipazione sono detenuti per almeno il 75 per cento da un ente pubblico (lett. c). Non sarebbe utile per la lotta contro il riciclaggio di denaro richiedere a queste società di accertare l’avente economicamente diritto o iscriverle nel registro pertinente, in quanto le informazioni sul fatto che lo Stato detiene una società o un istituto sono già pubbliche e nessuna persona fisica potrebbe essere identificata come l’avente economicamente diritto di una tale struttura. L’avamprogetto si applica esclusivamente alle persone giuridiche di diritto privato (cfr. art. 2 cpv. 1), cosicché non è necessario esentare in tal senso le persone giuridiche di diritto pubblico, ivi compresi gli enti pubblici dotati di personalità giuridica, le corporazioni di diritto pubblico, le fondazioni di diritto pubblico o gli istituti di diritto pubblico (anche se sono iscritti nel registro di commercio, come p. es. Swissmedic, la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA o il controllo delle finanze della Confederazione o dei diversi Cantoni). L’esenzione prevista alla lettera c si applica per contro agli enti di diritto privato ma controllati a maggioranza da uno o più enti pubblici federali, cantonali o comunali (p. es. Swisscom).
Art. 4 Avente economicamente diritto
L’articolo 4 definisce la persona identificata come avente economicamente diritto ai sensi della legge. La definizione della nuova legge corrisponde in linea di principio a quella della LRD per consentire un’applicazione uniforme della nozione in Svizzera. Le definizioni sono inoltre conformi alla Raccomandazione 24 del GAFI e alle indicazioni del Forum globale, in particolare alle raccomandazioni di quest’ultimo alla Svizzera nell’ambito della valutazione tra pari del 2020 (par. 47, 74, 76, 77 e 80). Pertanto, le divergenze esistenti tra l’attuale definizione contenuta nell’articolo 697j CO e quella fornita dalla LRD saranno eliminate, fatte salve le differenze spiegate di seguito relative alle società di domicilio.
Conformemente alla definizione sancita dal capoverso 1, l’avente economicamente diritto è la persona fisica che, in ultima istanza, controlla una società o un altro ente sottoposto alla nuova legge. Più persone possono corrispondere a questa definizione. Si tratta della persona che detiene il controllo sulla società; la nozione non corrisponde necessariamente a quella di titolare legale delle azioni o delle quote della società, anche se è possibile e persino frequente
160RS 831.40