Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
sono simili a quelle poste da una società commerciale. Le associazioni e fondazioni svizzere gestiscono peraltro valori patrimoniali di considerevole entità e rappresentano un settore economico di notevole importanza. Secondo uno studio recente, le fondazioni svizzere di pubblica utilità dispongono complessivamente di un patrimonio di 100 miliardi di franchi, con distribuzioni annue stimate tra 2 e 2,5 miliardi di franchi153. Le regole della trasparenza devono pertanto essere applicabili anche a loro, seppur calibrate per tenere conto delle specificità delle loro attività e alleggerite in misura appropriata per le fondazioni e le associazioni che non sono effettivamente controllate da alcuna singola persona. La fondazione o l’associazione può quindi presumere che il suo avente economicamente diritto è la persona che dirige il suo organo superiore e, salvo indicazioni contrarie, non è tenuta ad adottare altre misure di verifica o documentazione (cfr. art. 8 cpv. 1). Può inoltre limitarsi a confermare di non aver accertato altri aventi economicamente diritto quando si iscrive nel registro di commercio o quando vi iscrive tale persona, i cui dati personali potranno essere trasferiti direttamente al registro degli aventi economicamente diritto (cfr. art. 21).
Per le associazioni, l’obbligo di iscrizione nel registro di commercio risponde già a un’analisi dei rischi in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. È quindi possibile avvalersi dello stesso criterio, ossia l’esenzione dall’obbligo di iscrizione nel registro di commercio, per escludere le associazioni che presentano rischi limitati in questo ambito. Le piccole associazioni saranno dunque completamente dispensate dalle prescrizioni della nuova regolamentazione. Un’iscrizione volontaria nel registro di commercio (art. 61 cpv. 1 CC) non è sufficiente per l’assoggettamento alla nuova legge.
Infine, non sono assoggettate alla nuova legge le imprese individuali né le società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita). Tali enti non sono di fatto persone giuridiche e, date le loro caratteristiche, presentano un limitato livello di rischio per quanto riguarda il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le società di persone sono controllate dai loro membri, che sono in genere tutti attivi all’interno della società, hanno la proprietà comune dei beni che compongono il patrimonio sociale e rispondono solidalmente e con tutti i loro beni delle obbligazioni della società. Solo le persone fisiche possono partecipare in qualità di soci a una società in nome collettivo (art. 552 cpv. 1 CO) o di soci accomandatari responsabili illimitatamente a una società in accomandita (art. 594 cpv. 2 CO; tanto più che in virtù dell’art. 600 cpv. 1 CO il socio accomandante non ha il diritto di amministrare gli affari della società). Si può dunque ritenere che sono queste le persone che hanno la qualità di avente economicamente diritto di tali società. Giacché i soci sono tutti obbligatoriamente iscritti nel registro di commercio, l’accesso alle informazioni sui loro aventi economicamente diritto può essere considerato sufficiente.
Il capoverso 2 definisce gli enti giuridici di diritto estero sottoposti alla nuova legge. Questa delimitazione del campo d’applicazione è giustificata dai legami particolarmente stretti di questi enti con la Svizzera e dai rischi particolari che pongono in termini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Tiene conto di una raccomandazione del Forum globale e risponde anche alla raccomandazione del GAFI secondo cui gli Stati dovrebbero garantire l’accesso alle informazioni sugli aventi economicamente diritto delle persone giuridiche che hanno un «legame sufficiente» con il loro territorio; i Paesi possono determinare liberamente che cosa costituisca un «legame sufficiente», per il quale il GAFI ha fornito un elenco esemplificativo nelle sue linee guida. Questi criteri sono ripresi in parte dal capoverso 2 e precisati per quanto riguarda il diritto svizzero. Rientrano dunque nel campo d’applicazione:
153 Crédit suisse, Fondations d’utilité publique, 2021, Foundation_guide_2021_FR_FINAL (1).pdf, gli stessi dati sono citati da PwC Suisse/SwissFoundations, Les fondations – Une bonne affaire pour la société. Une analyse empirique des coûts et bénéfices économiques des fondations donatrices d’utilité publique en Suisse, lug. 2019, consultabile all’indirizzo: SF_PwC_Steuerstudie_F.pdf (swissfoundations.ch).