Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
- lett. a: gli enti giuridici di diritto estero che detengono una succursale iscritta nel registro di commercio (cfr. art. 931 cpv. 2 e 3 CO);
- lett. b: gli enti che hanno l’amministrazione effettiva in Svizzera (cfr. art. 50 della legge federale del 14 dicembre 1990154 sull’imposta federale diretta [LIFD]). Secondo la prassi relativa all’articolo 50 LIFD, il luogo dell’amministrazione effettiva si trova laddove una società svizzera o estera ha il suo centro economico ed effettivo, oppure laddove è assicurata la gestione normalmente esercitata nella sede. Ciò che è determinante è quindi la gestione degli affari correnti nel quadro dello scopo della società; in caso di pluralità di luoghi, è il centro di gravità della gestione a essere determinante (cfr. DTF 2C_1086/2012 o 2C_1087/2012 del 16 mag. 2013). L’articolo 2 lettera b dà attuazione alla raccomandazione del Forum globale di introdurre misure appropriate per assicurare che queste società estere tengano sempre aggiornato l’elenco dei loro titolari (per questo obbligo, cfr. l’art. 9 nonché il rapporto sulla valutazione tra pari relativa alla Svizzera del 2020, par. 126). L’assoggettamento di questi enti alla nuova legge mira a garantire che in futuro tale obbligo possa essere sorvegliato e applicato nell’ambito del controllo delle informazioni sugli aventi economicamente diritto;
- lett. c: gli enti che sono proprietari o si impegnano ad acquisire un fondo in Svizzera. Si tratta delle società estere che detengono, direttamente o indirettamente, la proprietà di un bene immobile, ossia di un fondo ai sensi dell’articolo 655 capoverso 2 CC. L’obbligo scatta quando una società di diritto estero acquisisce un fondo in Svizzera («asset deal») o quando acquisisce indirettamente una partecipazione di maggioranza in una società che detiene un fondo in Svizzera («share deal»). È contemplato ogni atto giuridico che consente il trasferimento della proprietà del fondo, che può quindi intervenire sia tramite vendita immobiliare in senso stretto, sia in altro modo, ad esempio in seguito a una fusione o una successione. L’obbligo di iscrizione nel registro decorre dal momento in cui l’ente giuridico di diritto estero si obbliga ad acquisire un fondo, anche se il passaggio di proprietà non è ancora avvenuto. In altre parole, l’obbligo sussiste dal momento dell’autenticazione notarile del contratto di vendita del bene immobile (il cosiddetto negozio obbligatorio) e non solo dal momento in cui l’ente giuridico di diritto estero viene iscritto nel registro fondiario. Quando un ente giuridico di diritto estero acquista un fondo situato in Svizzera, per adempiere l’obbligo di trasparenza al momento della notificazione per l’iscrizione nel registro fondiario deve dimostrare che gli aventi economicamente diritto su di essa sono iscritti nel registro degli aventi economicamente diritto. A tal fine si renderà quindi necessaria una modifica delle disposizioni relative ai documenti giustificativi da presentare all’ufficio del registro fondiario (cfr. art. 51 dell’ordinanza del 23 sett. 2011155 sul registro fondiario). Spetterà ai notai e ai pubblici ufficiali che stilano l’atto di vendita verificare il rispetto di questa prescrizione. Si noti infine che l’obbligo riguarda anche gli enti giuridici di diritto estero che detengono già un fondo alla data di entrata in vigore della nuova regolamentazione; questi disporranno del termine previsto dall’articolo 52 per ottemperare ai loro obblighi.
La normativa prevista non contiene una definizione o un elenco delle forme giuridiche delle società che devono essere comprese nella nozione di «ente giuridico di diritto estero». Un tale elenco non sarebbe né pratico né pertinente considerate sia la diversità sia la costante evoluzione delle forme giuridiche esistenti nel mondo. Nel presente contesto internazionale il termine deve essere inteso come termine generico di ampio significato e non nel senso della definizione precisa fornita dal diritto del registro di commercio. Comprende segnatamente gli enti di diritto estero la cui forma giuridica corrisponde a una personalità giuridica secondo il diritto svizzero; include, in particolare, tutte le società definite tali secondo la metodologia del Forum globale per l’esame tra pari degli Stati membri e dei Paesi terzi interessati relativamente al quadro giuridico e all’attuazione pratica delle norme nell’ambito dello scambio di
154RS 642.11