Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
L’intesa tra le persone coinvolte non deve avere necessariamente lo scopo specifico del possesso di una partecipazione di controllo nella società e non deve neanche essere formalizzata sotto forma di accordo contrattuale tra azionisti. Un accordo informale può altresì essere pertinente se consente a più persone di esercitare i propri diritti di voto in modo coordinato.
L’avente economicamente diritto è anche la persona che controlla la società in altro modo (cpv. 1 lett. b). Il Consiglio federale preciserà il concetto per via d’ordinanza (cpv. 2). I criteri rilevanti saranno ripresi dalla pratica vigente in applicazione della LRD (cfr. Commento alla Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche [CDB 20]) e delle pertinenti raccomandazioni internazionali. Si tratta, in particolare, dei seguenti elementi:
- diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione o dei responsabili equivalenti della società;
- capacità di esercitare un influsso determinante sulle decisioni assunte dalla società, segnatamente tramite diritti di veto o diritti di decisione;
- controllo tramite strumenti di debito, quali prestiti convertibili in diritti di partecipazione o prestiti partecipativi;
- controllo, condiviso o no, esercitato tramite accordi formali o informali, statuto o documenti equivalenti della società, o legami con familiari dei gestori o dirigenti o delle persone che possiedono o controllano la società;
- controllo tramite diritti di acquisizione ulteriore di azioni o di titoli di partecipazione, quali i diritti di conversione di cui all’articolo 653b CO;
- controllo esercitato ricorrendo a «nominee», in maniera formale o informale.
Ogni persona che corrisponde a uno di questi due criteri è considerata avente economicamente diritto ai sensi dell’avamprogetto.
È possibile che nessuna persona corrisponda al concetto come definito qui sopra. Ad esempio, una società può essere detenuta da una moltitudine di azionisti, con una dispersione tale per cui nessuno supera la soglia del 25 per cento. In tal caso, il capoverso 2 pone la regola seguente: a titolo sussidiario, è considerato avente economicamente diritto dell’ente il membro superiore dell’organo direttivo. Va sottolineato che la persona così identificata non ha il controllo effettivo in ultima istanza; l’accertamento di questa persona consente tuttavia di fornire un punto di contatto alle autorità nell’ambito di un’eventuale inchiesta e corrisponde all’approccio prescritto dal GAFI. Questa soluzione consente la coerenza con le disposizioni di accertamento prescritte dall’articolo 2 capoverso 3 e dall’articolo 4 LRD; è inoltre conforme agli standard internazionali e all’approccio del diritto europeo.
Fatte salve le disposizioni speciali previste dall’articolo 5, la definizione dell’articolo 4 si applica a tutte le categorie di enti sottoposte alla nuova legge. In alcuni casi specifici, per accertare l’avente economicamente diritto di un ente assoggettato controllato indirettamente può essere quindi necessario identificare la persona che, in ultima istanza, controlla un’altra struttura di diritto svizzero o di diritto estero (p. es., una comunione ereditaria che controlla una società o un trust estero che controlla una società svizzera); gli stessi criteri devono dunque applicarsi, «mutatis mutandis», per accertare chi siano la o le persone che, in ultima istanza, esercitano il controllo su queste strutture.
Art. 5 Disposizioni speciali per determinate categorie di persone giuridiche e per i trust
L’articolo 5 definisce il concetto di avente economicamente diritto per alcune categorie speciali di enti, allo scopo di tenere conto delle loro specificità.