Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

questo sia previsto dall’atto costitutivo. Si parte quindi dal principio che la norma sussidiaria prevista dall’articolo 4 capoverso 3 sia applicabile alla maggior parte delle fondazioni, il che consente di invertire qui il principio. La stragrande maggioranza delle fondazioni dovrà dunque limitarsi a identificare il presidente del suo organo superiore, senza dover adottare altre misure di verifica o di documentazione (cfr. art. 8) e potrà semplicemente confermare al registro di commercio che l’identità di questa persona può essere trasmessa al registro degli aventi economicamente diritto per la sua iscrizione (cfr. art. 21 cpv. 1).

In un certo numero di casi, tuttavia, altre persone potrebbero esercitare un controllo effettivo sulle decisioni della fondazione. Queste persone, descritte dall’articolo 5 capoverso 3 lettere a–c, devono pertanto essere altresì accertate, in applicazione dell’articolo 8 capoverso 2, oltre al membro superiore dell’organo direttivo. Si tratta innanzitutto del fondatore, quando questi esercita, in virtù dell’atto costitutivo o di fatto, un influsso determinante sulle decisioni della fondazione in materia di distribuzioni. I beneficiari non sono in linea di principio assimilati ad aventi economicamente diritto; bisogna tuttavia fare salvo il caso in cui l’atto costitutivo li designi personalmente o in modo da permetterne l’identificazione determinabile (e non per categoria) e dia loro un diritto alle distribuzioni, cosa del tutto ammissibile. In queste circostanze, i beneficiari si trovano in una situazione analoga ai titolari di quote di partecipazione di una società anonima e beneficiano del patrimonio della fondazione. Infine, deve essere accertata qualsiasi altra persona che esercita un controllo effettivo sulle distribuzioni della fondazione. Ad esempio, se una società destina beni per costituire una fondazione e ha il diritto di nominare il presidente del consiglio di tale fondazione, l’avente economicamente diritto della fondazione corrisponderà all’avente economicamente diritto della società in questione. Questi criteri possono essere pertinenti anche nel caso di una fondazione estera ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 o di una fondazione appartenente a una catena di controllo.

Si noti che bisogna distinguere tra le persone accertate in virtù dell’articolo 5 e quelle su cui gli intermediari finanziari raccolgono informazioni in applicazione dei vigenti formulari K (fondazioni con un’attività operativa) o S (altre fondazioni). Tali formulari possono prevedere regole di identificazione più ampie in applicazione dell’articolo 4 LRD rispetto alla sola identificazione delle persone corrispondenti alla nozione di «avente economicamente diritto» ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 dell’avamprogetto. Ad esempio, può essere giustificato che l’intermediario finanziario, tenuto conto del profilo di rischio di una fondazione, identifichi il fondatore o le categorie di beneficiari previste dall’atto costitutivo, tuttavia tali persone non saranno iscritte nel registro degli aventi economicamente diritto.

In un’associazione, è considerato avente economicamente diritto il membro superiore della direzione, nonché, se del caso, la o le persone fisiche che controllano in altro modo le decisioni dell’associazione (cfr. cpv. 2). Si noti infine che soltanto le associazioni tenute a iscriversi nel registro di commercio sono assoggettate alla nuova regolamentazione. La questione dell’identificazione dell’avente economicamente diritto non si pone quindi per tutte le associazioni poiché, in considerazione delle loro dimensioni e attività, non tutte sono sottoposte a quest’obbligo (p. es. le associazioni di quartiere, la stragrande maggioranza delle associazioni sportive ecc.).

- Trust (cpv. 4)

Il capoverso 4 definisce l’avente economicamente diritto di un trust. Sono considerati aventi economicamente diritto la o le persone fisiche seguenti: il fondatore; i trustee; i protettori, se del caso; i beneficiari; qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita un controllo sul trust. Questa formulazione tiene conto del fatto che un trust non ha aventi economicamente diritto nel senso utilizzato abitualmente per le persone giuridiche. In base allo standard GAFI164 e ai criteri di riferimento del Forum globale tutti i fondatori, i trustee, i protettori o i beneficiari sono sempre soggetti controllanti alla stregua di coloro che esercitano il controllo effettivo sul

164 Cfr. Glossario delle Raccomandazioni del GAFI, definizione di «beneficial owner» (pag. 120).