Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

Il capoverso 2 precisa inoltre che l’ente deve tenere aggiornate le informazioni, ossia principalmente ripetere la verifica delle informazioni se viene a conoscenza di un cambiamento determinante di proprietà. A seconda delle circostanze (p. es. in caso di frequente avvicendamento degli azionisti), può essere appropriata una verifica periodica al fine di assicurarsi che le informazioni siano sempre attuali.

Il capoverso 3 prevede una semplificazione per partecipazioni inferiori al 75 per cento detenute parzialmente, direttamente o indirettamente da una società quotata in borsa. Si ricorda che una partecipazione pari o superiore al 75 per cento determina un’esclusione dal campo d’applicazione della legge. Per tali partecipazioni la trasparenza è garantita dalla pubblicazione delle informazioni previste dalla LInFi (cfr. il commento all’art. 2). Se la partecipazione è inferiore al 75 per cento (ma superiore al 25 %, quindi conforme per poter applicare il concetto di avente economicamente diritto), l’ente può limitarsi a verificare di essere controllato da una società quotata e ottenere il nome e la sede sociale di tale società nonché i dettagli della quotazione (luogo e nome della borsa e, se del caso, simbolo borsistico). Non è dunque obbligato ad accertare o a verificare gli aventi economicamente diritto della società quotata. Per contro, per la quota non detenuta da una società quotata, gli obblighi di accertamento e di verifica si applicano senza variazione (ossia, p. es., se una società è detenuta per il 50 % da una società quotata, dovrà accertare e verificare gli aventi economicamente diritto che detengono il restante 50 % e, se del caso, quelli che detengono un controllo in altro modo).

Art. 7 Documentazione e conservazione delle informazioni sull’avente economicamente

diritto

L’ente deve documentare le informazioni relative agli aventi economicamente diritto, ossia quelle raccolte in applicazione dell’articolo 6, e garantire l’accesso in ogni momento a tali informazioni in Svizzera (cpv. 1). La regola stabilita da questo articolo riprende quella sancita dal CO per l’elenco degli aventi economicamente diritto o il libro delle quote sociali o l’elenco dei soci (art. 697l cpv. 4, art. 747, art. 790, art. 837 CO). Dovranno ottemperarvi anche gli enti di diritto estero sottoposti alla nuova legge. Tali enti potranno conservare le informazioni nel luogo della loro succursale o della loro amministrazione effettiva, o darne mandato a un terzo in Svizzera.

Se, nonostante gli sforzi compiuti, l’ente non riesce ad accertare l’avente economicamente diritto o a verificare le informazioni ottenute, ad esempio perché un azionista non ottempera al proprio obbligo di collaborazione, l’ente deve documentare in modo appropriato le azioni intraprese (cpv. 2). Dovrà ad esempio conservare le copie della corrispondenza inviata alle persone interessate o gli estratti dei registri esteri contenenti un’informazione rilevante, o documentare gli sforzi compiuti per individuare le diverse quote che costituiscono il suo capitale azionario o l’organigramma del gruppo a cui appartiene, incluse le parti che restano sconosciute nonostante le azioni intraprese.

Conformemente al capoverso 3, le informazioni raccolte e i documenti giustificativi relativi a un avente economicamente diritto devono essere conservati per dieci anni dal momento in cui la persona ha perso la qualità di avente economicamente diritto.

L’avamprogetto prescinde dal fissare requisiti di forma per la documentazione delle informazioni. Lo scopo è, ancora una volta, quello di evitare formalità inutili e lasciare alle società il compito di organizzarsi in maniera adeguata, in funzione della propria struttura e della complessità dei rapporti con i loro aventi economicamente diritto. Gli enti possono quindi scegliere la forma più appropriata a seconda delle circostanze. Le informazioni potranno, ad esempio, figurare nel libro delle azioni se gli aventi economicamente diritto sono anche azionisti o nei libri della società o in un’annotazione indicante che non esistono persone corrispondenti ai criteri dell’articolo 4 capoverso 1 e che il membro superiore dell’organo direttivo è considerato avente economicamente diritto dell’ente, con un rinvio al registro di commercio. Gli enti