Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
trust («practical control over the trust»), laddove la definizione di soggetto controllante corrisponde a quella delle raccomandazioni del GAFI. Lo standard del GAFI si basa sul presupposto secondo cui tutte le persone coinvolte nel trust sono considerate aventi economicamente diritto, che devono quindi essere identificate e la cui identità deve essere verificata. Occorre evidenziare come, qualora una delle funzioni elencate alle lettere a–d sia ricoperta da una persona giuridica, la persona fisica da identificare sarà quella che controlla in ultima istanza la persona giuridica in questione. Se ad esempio il trustee è una persona giuridica, l’avente economicamente diritto da identificare sarà quello della persona giuridica che esercita la funzione di trustee.
L’obbligo di identificare l’avente economicamente diritto di un trust è sancito dalla LRD per i trustee ad essa assoggettati e dall’articolo 16 LTPG per gli altri trustee (cfr. al riguardo il commento a questa disposizione).
Art. 6 Accertamento e verifica degli aventi economicamente diritto
Conformemente all’articolo 6, gli enti assoggettati alla nuova legge (cfr. art. 2 cpv. 1 e 2) devono accertare i loro aventi economicamente diritto. Devono quindi sapere chi sono e conoscere quale forma di controllo esercitano (diretto, indiretto o in altro modo, cfr. commento all’art. 4). L’accertamento avviene sulla base delle informazioni di cui l’ente è in possesso, nonché degli annunci ricevuti o delle informazioni raccolte presso i soci o i terzi coinvolti nella catena di controllo (cfr. art. 11).
Conformemente al capoverso 1, per accertare gli aventi economicamente diritto l’ente deve raccogliere i loro dati identificativi, ossia nome e cognome, data di nascita, indirizzo, Stato di residenza e cittadinanza. Deve inoltre raccogliere le informazioni sulla natura e sull’estensione del controllo esercitato, se necessarie per verificare i criteri dell’articolo 4 o 5. La natura del controllo designa il rapporto di fatto o di diritto all’origine del controllo (possesso diretto o indiretto delle quote sociali, controllo in altro modo, p. es. tramite un rapporto fiduciario); l’estensione si riferisce a quella della partecipazione in questione, se ciò è pertinente (valore numerico o percentuale della partecipazione). Queste informazioni devono servire da base per l’annuncio al registro degli aventi economicamente diritto (cfr. art. 18).
Conformemente al capoverso 2, l’ente deve verificare l’identità dell’avente economicamente diritto e la sua qualità di avente economicamente diritto adottando le misure ragionevolmente necessarie. Si tratta qui di un obbligo di diligenza: l’ente determina la portata delle verifiche da effettuare tenendo conto in particolare delle informazioni in suo possesso, nonché degli eventuali dubbi sulla loro corrispondenza alla realtà o sull’esistenza di un altro avente economicamente diritto che controlla l’ente. Un approccio basato sul rischio è giustificato in questo contesto. L’ente non deve necessariamente giungere a una certezza e l’accertamento non è un obbligo di risultato (in merito alle misure da adottare quando l’ente non riesce ad accertare l’avente economicamente diritto o a verificarne l’identità, cfr. i commenti agli art. 7 e 18); deve soltanto, ma purtuttavia, adottare tutte le misure di verifica appropriate tenuto conto delle circostanze concrete, ad esempio chiedendo il numero, il tipo o il valore nominale dei titoli detenuti. Dovrà essere in grado di comprendere il ragionamento che giustifica la qualità di avente economicamente diritto. Una PMI che conosce da tempo tutti i suoi azionisti non avrà in generale bisogno di adottare misure speciali per verificare la qualità dei suoi aventi economicamente diritto visti i rischi limitati, contrariamente a una società di domicilio detenuta indirettamente tramite diversi trust esteri. Allo stesso modo, per le società unipersonali basta un’autodichiarazione del socio unico, ma potrebbero servire verifiche più ampie per una persona giuridica controllata da diversi soggetti attraverso prestiti partecipativi.
L’ente deve altresì raccogliere i documenti giustificativi necessari. Anche in questo caso, l’entità dei documenti giustificativi da raccogliere dipende dal livello di diligenza che ci si può ragionevolmente attendere dall’ente. In generale, se l’ente non dispone già di una copia, per