Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

verificare l’identità della persona annunciata quale avente economicamente diritto occorrerà un documento giustificativo. Più la struttura globale è complessa, ad esempio perché l’ente ricorre ad azionisti fiduciari, più le informazioni sull’avente economicamente diritto sono difficili da acquisire, più sarà necessario che l’ente proceda a verifiche più estese e richieda documenti giustificativi supplementari per comprendere la struttura di controllo. Per consentire un approccio sufficientemente flessibile, che tenga conto dei rischi e della proporzionalità senza imporre oneri amministrativi inutili alle società, l’avamprogetto prescinde dal definire in maniera rigida le misure di verifica da adottare o i documenti da raccogliere.

Per ottenere le informazioni necessarie e verificarle, l’ente avrà in genere bisogno della collaborazione dell’azionista, del socio o delle altre persone coinvolte nella catena di controllo. L’avamprogetto impone quindi loro un obbligo di collaborazione (cfr. art. 10 e 11). Per ottemperare al suo obbligo di diligenza, l’ente deve adottare tutte le misure che possono essere ragionevolmente attese dall’ente per l’acquisizione delle informazioni necessarie. Tali misure consisteranno spesso nel richiedere innanzitutto le informazioni rilevanti al socio. A seconda delle circostanze, possono poi essere necessarie misure supplementari, ad esempio se i dividendi sono versati su un conto che non appartiene al socio annunciato come avente economicamente diritto, se il consiglio di amministrazione riceve regolarmente istruzioni da una persona che non è annunciata come avente economicamente diritto o se la persona giuridica che detiene la partecipazione rifiuta di collaborare ma la società conosce il suo titolare legale.

In generale, le misure di verifica dipendono dal tipo di controllo esercitato dagli aventi economicamente diritto:

- le persone fisiche che detengono diritti di partecipazione pari o superiori al 25 per cento sono in genere aventi economicamente diritto. Di fatto, secondo l’articolo 13, i soci devono dichiarare all’ente se operano in qualità di fiduciario (cfr. commento all’art. 13). Le misure di verifica saranno dunque mirate ad accertare, ad esempio, i rapporti fiduciari non annunciati, le situazioni di controllo in altro modo (p. es. rapporti familiari) o le situazioni di controllo d’intesa con terzi non annunciati;

- le persone fisiche che detengono diritti di partecipazione inferiori al 25 per cento generalmente non sono aventi economicamente diritto dell’ente. Le misure di verifica saranno dunque mirate ad accertare, ad esempio, le situazioni di controllo d’intesa con terzi o di controllo in altro modo;

- le misure di verifica saranno particolarmente necessarie se la società ha o dovrebbe avere un dubbio sulla veridicità degli annunci ricevuti dai suoi azionisti o soci (p. es. per via di indizi quali la presenza di istruzioni per il versamento dei dividendi sul conto di un terzo o di altri esempi simili, come già menzionati più su. Se il socio è una persona giuridica o se dichiara di agire per conto di un terzo, l’ente deve richiedere le informazioni necessarie sull’identità dell’avente economicamente diritto e sui suoi rapporti con il socio (rapporto fiduciario, partecipazione all’interno di un gruppo di società ecc.). Le verifiche dovrebbero concentrarsi su tutta la catena di controllo, compresi gli enti giuridici di diritto estero;

- i casi di controllo in altro modo saranno particolarmente difficili da accertare. La società dovrà essere attenta agli indizi di tale tipo di controllo, ad esempio persone che esercitano un influsso, non giustificato dalle quote di partecipazione detenute, sulla selezione dei membri del consiglio di amministrazione o dei responsabili equivalenti, creditori che esercitano un influsso sulle decisioni fondamentali della società, parenti che impartiscono istruzioni, persone che non sono soci e ricevono dividendi ecc. L’obbligo di verifica consisterà nel verificare se una persona rientra nei suddetti criteri, che dovranno essere precisati per via d’ordinanza (cfr. art. 4 cpv. 2) e, se del caso, ottenere da tali persone le informazioni e i documenti giustificativi necessari.