Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
possono anche decidere di tenere un elenco come previsto dalla legislazione vigente. Ciò nondimeno, la documentazione delle informazioni e la loro conservazione dovranno essere tali da consentirne la consultazione senza sforzi sproporzionati, ad esempio in caso di richiesta della documentazione da parte di un’autorità, quale l’autorità di controllo, in occasione di un controllo (cfr. art. 34) o in futuro, ad esempio in occasione dell’acquisizione della società da parte di terzi. L’essenziale è che l’accesso alle informazioni sia garantito.
Il capoverso 4 precisa che per le società anonime e le società a responsabilità limitata, un membro del consiglio di amministrazione, un gestore o un direttore autorizzato a rappresentare la società deve avere accesso alle informazioni. Questa persona deve essere domiciliata in Svizzera. Questa regola corrisponde mutatis mutandis e sostituisce quella prevista attualmente dall’articolo 718 capoverso 4 terzo periodo e dall’articolo 814 capoverso 3 terzo periodo (accesso all’elenco ai sensi dell’art. 697l CO).
Art. 8 Obblighi delle associazioni e delle fondazioni
L’articolo 8 disciplina gli obblighi delle associazioni e delle fondazioni. Le persone giuridiche secondo il CC presentano di fatto alcune specificità, di cui bisogna tenere conto a livello sia di definizione dell’avente economicamente diritto (cfr. art. 5) sia di obbligo di accertamento o di annuncio (cfr. anche art. 21).
La regola stabilita dall’articolo 8 precisa gli obblighi di accertamento, di verifica e di documentazione a cui sono sottoposte le associazioni e le fondazioni. È il corrispondente degli articoli 6 e 7 per queste strutture.
Per tenere conto del profilo di rischio delle associazioni e fondazioni, nonché della stragrande maggioranza dei casi in cui nessun’altra persona al di là del presidente o della direzione possa essere identificata quale avente economicamente diritto della struttura, il capoverso 1 prevede che, se ha identificato soltanto il membro superiore dell’organo direttivo conformemente all’articolo 5, l’associazione o la fondazione non deve adottare misure aggiuntive per verificare l’identità di tale persona o documentare tale informazione. Il presidente dell’organo direttivo è di fatto in via di principio già accertato al momento della sua elezione o della sua nomina (fatte salve le associazioni di cui all’art. 61 cpv. 2 n. 3 CC che abbiano rinunciato a iscrivere il presidente del comitato avvalendosi della possibilità prevista dall’art. 92 lett. k dell’ordinanza del 17 ott. 2007165 sul registro di commercio [ORC]) e la sua identità è verificata ai fini dell’iscrizione nel registro di commercio. L’obbligo di documentare l’informazione o di fornire documenti giustificativi rappresenterebbe un onere amministrativo supplementare inutile.
In alcuni casi, l’associazione o la fondazione avrà tuttavia conoscenza di persone aggiuntive che rispondono ai criteri dell’articolo 5 capoverso 2 o 3. L’associazione o la fondazione dovrebbe di regola conoscerle perché la loro identità è contenuta nello statuto o nell’atto costitutivo o perché esercitano un controllo di fatto sulle decisioni. Queste persone saranno inoltre tenute ad annunciarsi in virtù dell’articolo 11 capoverso 1. Nei loro confronti l’associazione o la fondazione sarà sottoposta alle disposizioni degli articoli 6 e 7: dovrà accertare tali persone, verificarne l’identità e documentare in maniera appropriata tali informazioni (cpv. 2).
Art. 9 Obbligo supplementare degli enti giuridici di diritto estero con amministrazione
effettiva in Svizzera
La disposizione sancita dall’articolo 9 corrisponde a quella del diritto vigente (art. 22ibis LAAF, la cui abrogazione è prevista nell’allegato dell’avamprogetto), dal momento che la materia rientra più nell’ambito della trasparenza delle persone giuridiche che dell’assistenza amministrativa in materia fiscale. Non modifica in alcun modo il diritto vigente. Tuttavia, il Forum
165 RS 221.411